27 Aprile 2024

RC Auto, obbligo ad assicurare anche in area privata

“L’obbligo ad assicurare la propria auto per la responsabilità civile (RCA) derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto con la legge n.990 del 1969. Ma forse non tutti sanno in quali casi scatta l’obbligo di assicurare e sul concetto di circolazione ad esso collegato”

Molta confusione aveva creato all'inizio, ma anche oggi, quanto previsto dalla citata legge sull'assicurazione obbligatoria per la RCAuto relativamente alla parola "circolazione", abbinata all'obbligo di assicurare un veicolo. Vediamo di fare un po' di chiarezza.

Alla quinta sezione della Corte UE è stato richiesto recentemente di esprimersi sul quesito relativo all'interpretazione dell'articolo n. 3 della direttiva 2009/103 in relazione a un veicolo immatricolato che si trovava su un terreno privato, che era destinato alla demolizione e per il quale era stata fatta una richiesta per mancata copertura assicurativa. La questione riguardava un veicolo sottoposto a confisca e passato in proprietà a un ente locale che lo ha custodito in un'area privata in attesa di rottamazione.

Occorre premettere che le varie direttive europee, emanate nel corso degli anni dal 1972 al 2005 e ultima del 2009/103, riportano i requisiti necessari affinché un veicolo possa circolare su uno degli stati europei. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato “Obbligo d'assicurazione dei veicoli”, al primo comma, dispone quanto segue: “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione”.

In tutti gli articoli elencati vige la regola che ogni stato membro può adottare deroghe, ma deve considerare la tutela del terzo danneggiato nel caso di veicoli non assicurati o rimasti sconosciuti. In Italia questa deroga viene assolta dal “Fondo Garanzia vittime della strada”. A tale proposito, occorre ricordare che il termine “veicolo” è definito all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 come: “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati”.

Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, tale definizione è indipendente dall'uso che viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi. La Corte ha altresì già constatato che una siffatta definizione depone a favore di una concezione oggettiva della nozione di “veicolo”, che è indipendente dall'intenzione del proprietario del veicolo o di un'altra persona di utilizzarlo effettivamente. Essa ha, peraltro, sottolineato che la questione della portata dell'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve, per ragioni di certezza del diritto, essere determinata in anticipo, vale a dire prima di un eventuale coinvolgimento del veicolo in questione in un incidente.

Da quanto precede la Corte ha concluso che un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di “veicolo” e non smette, quindi, di essere soggetto all'obbligo di assicurazione per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato. Di conseguenza, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria, qualora il veicolo di cui trattasi pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare. Lo stesso deve valere, in linea di principio, per un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione a causa della scelta del suo proprietario, anche quando tale veicolo non è, in un dato momento, idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche.

Occorre tuttavia constatare che, sebbene l'immatricolazione di un veicolo attesti, in linea di principio, la sua idoneità a circolare e, quindi, ad essere utilizzato come mezzo di trasporto, non si può escludere che un veicolo immatricolato sia, oggettivamente, definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche. Orbene, in una simile circostanza la constatazione di tale inidoneità definitiva a circolare e, di conseguenza, quella della perdita della sua qualità di “veicolo”, devono essere effettuate in modo obiettivo.

Tenuto conto di quanto precede, occorre considerare che un veicolo immatricolato in uno Stato membro rimane soggetto all'obbligo di assicurazione finché non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.


CONCLUSIONI

Per il momento tale decisione non avrà alcun effetto in Italia. É evidente che se dovessero venire recepite in toto le direttive della UE, non sarebbe più possibile interrompere momentaneamente la garanzia quando il veicolo rimane inutilizzato in aree private.

Le Sezioni unite della Cassazione sono state interessate, dal 18 dicembre 2019, a decidere come debba interpretarsi l'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, per uniformarsi alla giurisprudenza europea in ordine alla nozione di circolazione su aree equiparate alle strade ad uso pubblico che debbano comprendere ogni spazio, anche privato, in cui il veicolo possa essere utilizzato nella sua funzione abituale.

Un aspetto positivo della questione è che il sistema di assicurare tutti i veicoli immatricolati, permetterebbe di scovare con un semplice software che incroci i dati, tutti i veicoli immatricolati senza copertura assicurativa.


Fonte: Io Carrozziere n. 5 2021

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