26 Aprile 2024
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La revoca della patente decisa dal Prefetto non è più un atto dovuto

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con nota del 3 luglio scorso, ha informato i propri Compartimenti sulle conseguenze dovute alla Sentenza della Corte Costituzionale n.24 del 16 gennaio – 20 febbraio 2020, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.120, comma 2 del cds, almeno per la in cui viene previsto che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale.

A seguito di questa decisione, la revoca della patente decisa dal Prefetto non è più un atto dovuto ma è lasciata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione che, in tal caso, dovrà motivarla. Le stesse conclusioni valgono – a maggior ragione – per chi, già sottoposto a misure di sicurezza personale, non lo sia più al momento dell’adozione del decreto prefettizio.

La revoca della patente continua ad essere un atto dovuto rispetto alle altre condizioni previste dall’art.120, comma 1 del cds: sottoposizione alle misure di prevenzione e ai divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f) del D.P.R 309/1990 in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope; dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, tenuto conto che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla revoca della patente, continuano ad essere atti dovuti gli eventuali dinieghi al rilascio del documento disciplinati nel citato comma 1, art.120 cds e, sotto il profilo procedurale, dal decreto interministeriale del 24.10.2011.



Fonte: Assotir

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