29 Marzo 2024
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Tachigrafo sulle microinterruzioni arrivano chiarimenti dal Mininterno

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/4780/20/111/20/03 del 7 luglio 2020 ha chiarito alcuni aspetti inerenti la registrazione, sul tachigrafo, delle cosiddette “micro interruzioni” della guida per soli pochi minuti.

Più nello specifico, le micro interruzioni:

• non devono intendersi come delle vere e proprie interruzioni in quanto queste ultime devono essere, secondo l’art.7 del Regolamento 561/06 relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, di almeno 45 minuti da effettuarsi ininterrottamente dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza oppure possono essere goduti in due periodi diversi di cui il primo di almeno di 15 minuti ed il secondo di almeno 30 minuti;

• non devono e non possono ritenersi periodi di riposo (giornaliero o settimanale), secondo quanto previsto dall’art.4 lett. g) e h) del sopracitato regolamento, anche tenendo in considerazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 giugno 2011, che ha raccomandato agli Stati membri di non sommare i periodi di guida precedenti e successivi ad un riposo irregolare, quando la durata di quest’ultimo sia comunque stata di almeno 7 ore.

La conseguenza a tutto ciò è che per la registrazione di questi micro periodi, non è possibile azionare il dispositivo di commutazione sotto il simbolo “lettino”.

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dei simboli “altre attività” e “tempi di disponibilità”, secondo quanto previsto dalle definizioni contenute nella direttiva 2002/15 all’art.3, lett. a e b, si presuppone che il conducente qualora attivi questi simboli sia a disposizione del datore di lavoro, non potendo godere, di conseguenza, del proprio tempo libero. Tuttavia, però, se il conducente dispone liberamente del suo tempo per il soddisfacimento di esigenze di carattere personale, le micro interruzioni non possono essere considerate nemmeno come tempi di disponibilità.

In questi casi specifici, qualora l’autista dovesse commutare il dispositivo del tachigrafo sul simbolo “lettino” per registrare queste micro interruzioni, lo stesso non potrà essere sanzionato solamente nel caso in cui si presuma che nei periodi in questione il conducente si trovava in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo. Questi periodi quindi non saranno calcolati perciò nel computo dell’orario di lavoro così come previsto dall’art.3 della direttiva 2002/15.



Fonte: Assotir

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