27 Aprile 2024

Trasporto eccezionale: la modifica dell’art. 10 del CdS

Lo scorso 10 novembre è entrato in vigore il Decreto 121/2021 (cosiddetto decreto Infrastrutture) che ha introdotto significative novità per i trasporti eccezionali. È stato, infatti, modificato l'articolo 10 comma 2 bis del Codice della strada che riduce le portate e introduce il pezzo indivisibile. Nel dettaglio, è stato confermato il limite già previsto delle 38 tonnellate per gli isolati a tre assi e delle 48 tonnellate per gli isolati a quattro assi, ma è stato introdotto il limite di 72 tonnellate per i complessi veicolari a cinque assi e ridotto a 86 tonnellate il limite per i complessi a sei o più assi.

Non è più prevista la massa fino a 108 tonnellate per complessi di veicoli a otto assi. Questi limiti si possono superare solo in caso di trasporti di un unico pezzo indivisibile. Non solo: non è più possibile trasportare pezzi che non siano della stessa categoria merceologica. Fino a prima dell'entrata in vigore del D.L 121/202 era, invece, possibile caricare fino a sei unità di "blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia nonché di prodotti siderurgici coil e laminati grezzi”.

La modifica è stata accolta con una alzata di scudi da parte degli operatori del trasporto che hanno da subito denunciato un vuoto normativo e autorizzativo che non ha precedenti e, in alcuni casi, la volontà di astenersi dal servizio, salvaguardando i committenti, i caricatori e tutta la filiera del trasporto.


Fonte: Vie e Trasporti

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