26 Aprile 2024

Tutor, multa nulla se non è omologato

Il Codice della Strada stabilisce, all’ art.192, che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità devono essere omologate secondo la procedura prevista.

Le revisioni dei pesanti a Livorno stanno subendo continui rinvii, a grave danno della sicurezza stradale e del trasporto di merci pericolose. Non solo: a causa della carenza di personale nella sede locale della motorizzazione, di cui la direzione si trova a Lucca, cittadini, centri revisione, scuole guida e concessionari vivono pesanti difficoltà operative. La CNA di Livorno dopo l’invio di una lettera di richiesta per l’aumento dell’organico al fine di ripristinare l’efficienza della sede locale, è stata recentemente ricevuta dal prefetto di Livorno, Paolo D’Attilio, dal quale si attendono azioni volte a risanare tempestivamente la situazione.

La conclusione del Giudice di Pace si basa sul disposto delle seguenti norme, richiamate in sentenza:

  • Art.45 C.d.S., che richiama, al comma 6, l’art.192 del Regolamento C.d.S. nella parte in cui precisa le modalità di omologazione e approvazione e, al comma 9, sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 non omologati o comunque difformi dai prototipo omologato o approvato;

  • Art.192 Reg. C.d.S., il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure dettando la disciplina per l’adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all’approvazione ma in questo caso solo “per quanto possibile”;

  • Art. 345 Reg. C.d.S., il quale, stabilendo prescrizioni per quanto concerne gli apparecchi di misurazione della velocità, rappresenta norma di rifermento per la procedura di omologazione;

  • Art. 14,2 comma 6, C.d.S. che prevede con chiarezza che l’unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella di omologazione.

Non essendo stata dimostrata l’omologazione dell’apparecchio è stato pertanto accolto il ricorso ed annullato il verbale.

[Realizzazione siti web www.sitoper.it]
cookie