Tutto sulle polizze catastrofali

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art.2188 del C.C., hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, c.101 primo periodo, della legge n.213 del 30.12.2023;

  • L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art.2424 del C.C., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;

  • Tutte le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art.2188 del C.C., hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati d calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all’art.1, c.101, primo periodo, della legge 30.12.2023, n.213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’art.2135 del C.C. (imprese agricole);

  • L’art.1, c.1, lettera b), numero 4) del DM 30.1.2025, n.18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano pertanto esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30.12.2023, n.213, i veicoli iscritti al P.R.A.;

  • Il c. 102 dell’art.1 della legge n.213 del 30.12.2023 stabilisce che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’art. 1 del decreto legge del 31.3.2014, n.39.