Perdita del carico: la documentazione per non correre rischi
Con la sentenza n. 721 del 29 ottobre 2024 il Tribunale civile di Lodi ha, di fatto, dato ragione a un vettore a cui l'assicurazione della committente aveva richiesto circa 800.000 euro per un sinistro che ha comportato la distruzione della merce.
Facciamo qualche passo indietro. L'assicurazione ha agito in surroga ex art 1916 codice civile e ha azionato la lite dopo un’infruttuosa negoziazione assistita, chiedendo appunto al Tribunale l’accertamento della responsabilità di tipo extracontrattuale del vettore che aveva materialmente svolto il servizio, nonché la condanna al risarcimento del danno conseguente alla perdita totale della merce trasportata (nel caso specifico farmaci) a causa dell'incendio dell'autoarticolato su cui la stessa viaggiava.
Secondo quanto affermato dall'assicurazione il trasporto in esame era stato affidato a un operatore logistico che aveva incaricato il subvettore, presentatosi presso il magazzino della committente con il veicolo successivamente andato a fuoco.
La committente ha agito in via surrogatoria bypassando il presunto vettore, solo verso il subvettore che è convenuto in giudizio, in questo modo, per responsabilità extracontrattuale ex art 2054, 2051, 2043 Codice Civile. Lo stesso ha, però, evidenziato la correttezza del suo operato. Ha chiarito anche come la Polizia avesse ritenuto che l'incendio fosse scaturito da cause sconosciute.
Il subvettore si è difeso escludendo responsabilità causative del sinistro imputabili alla condotta del suo autista, evidenziando, invece, l'osservanza degli obblighi di guida sul controllo del mezzo e l'adozione di misure idonee a impedire danni a terzi. Ha dato prova di come il conducente fosse stato adeguatamente formato, il mezzo revisionato e l'azienda dotata di apposita certificazione di qualità per il trasporto farmaceutico. Circostanza fondamentale, attraverso il documento di trasporto (DDT) che accompagnava il carico, ha dimostrato come l'incarico gli fosse stato affidato direttamente e non dal vettore / operatore logistico. Ragione per la quale la richiesta iniziale doveva essere riqualificata come di tipo contrattuale.
Ha, quindi, trovato applicazione l'art 1693 cc: Il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o avaria dello stesso sino alla riconsegna al destinatario, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia dipesa da caso fortuito, o da fatto del mittente o del destinatario o da vizi delle cose o dall'imballaggio.
IMPOSSIBILE PROVARNE LA COLPA
La presunzione di responsabilità in capo al vettore può essere superata solo con la prova liberatoria che la perdita sia dipesa da caso fortuito integrato da un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso dell'incendio non basta che sia improbabile, occorre che sia imprevedibile in base alla diligenza qualificata del vettore e inevitabile poste le circostanze del caso concreto e le misure idonee ad elidere o ridurre il rischio di perdita del carico.
Nel caso di specie non risultava accertata la causa dell'incendio. II Tribunale ha sì riconosciuto la responsabilità del vettore, ma nel caso concreto non ha ritenuto dimostrata la colpa grave, non avendo la danneggiata (e la sua assicurazione) assolto al suo onere probatorio. Le toghe di Lodi hanno dovuto prendere atto dell’osservanza delle norme sulla sicurezza e della corretta formazione dell'autista, nonché della certificazione di qualità dell'impresa anche ai sensi dell'art 11 Dlgs 286/2005. Sono stati ritenuti applicabili i limiti di risarcimento di legge (art. 1696 cc) nella misura di 1 euro per ogni kg di peso lordo di merce perduta o avariata. Il vettore è stato condannato, quindi, a risarcire solo 5.000 euro, oltre accessori, a fronte di una richiesta della compagnia di assicurazione pari a 800.000 euro.
La vicenda mette in evidenza l'importanza della documentazione (DDT), posta la libertà di forma del contratto di trasporto, del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle formative e certificative in capo al vettore anche qualora non si riesca a dimostrare il caso fortuito e, dunque, le cause del sinistro rimangano sconosciute. Fondamentale, ovviamente, recuperare tutta la documentazione utile alla difesa in giudizio con un’attenta e scrupolosa ricostruzione dei minimi dettagli operata da esperti della materia. Perché spesso sono proprio questi a fare la differenza.
Fonte: Vie e Trasporti
Facciamo qualche passo indietro. L'assicurazione ha agito in surroga ex art 1916 codice civile e ha azionato la lite dopo un’infruttuosa negoziazione assistita, chiedendo appunto al Tribunale l’accertamento della responsabilità di tipo extracontrattuale del vettore che aveva materialmente svolto il servizio, nonché la condanna al risarcimento del danno conseguente alla perdita totale della merce trasportata (nel caso specifico farmaci) a causa dell'incendio dell'autoarticolato su cui la stessa viaggiava.
Secondo quanto affermato dall'assicurazione il trasporto in esame era stato affidato a un operatore logistico che aveva incaricato il subvettore, presentatosi presso il magazzino della committente con il veicolo successivamente andato a fuoco.
La committente ha agito in via surrogatoria bypassando il presunto vettore, solo verso il subvettore che è convenuto in giudizio, in questo modo, per responsabilità extracontrattuale ex art 2054, 2051, 2043 Codice Civile. Lo stesso ha, però, evidenziato la correttezza del suo operato. Ha chiarito anche come la Polizia avesse ritenuto che l'incendio fosse scaturito da cause sconosciute.
Il subvettore si è difeso escludendo responsabilità causative del sinistro imputabili alla condotta del suo autista, evidenziando, invece, l'osservanza degli obblighi di guida sul controllo del mezzo e l'adozione di misure idonee a impedire danni a terzi. Ha dato prova di come il conducente fosse stato adeguatamente formato, il mezzo revisionato e l'azienda dotata di apposita certificazione di qualità per il trasporto farmaceutico. Circostanza fondamentale, attraverso il documento di trasporto (DDT) che accompagnava il carico, ha dimostrato come l'incarico gli fosse stato affidato direttamente e non dal vettore / operatore logistico. Ragione per la quale la richiesta iniziale doveva essere riqualificata come di tipo contrattuale.
Ha, quindi, trovato applicazione l'art 1693 cc: Il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o avaria dello stesso sino alla riconsegna al destinatario, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia dipesa da caso fortuito, o da fatto del mittente o del destinatario o da vizi delle cose o dall'imballaggio.
IMPOSSIBILE PROVARNE LA COLPA
La presunzione di responsabilità in capo al vettore può essere superata solo con la prova liberatoria che la perdita sia dipesa da caso fortuito integrato da un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso dell'incendio non basta che sia improbabile, occorre che sia imprevedibile in base alla diligenza qualificata del vettore e inevitabile poste le circostanze del caso concreto e le misure idonee ad elidere o ridurre il rischio di perdita del carico.
Nel caso di specie non risultava accertata la causa dell'incendio. II Tribunale ha sì riconosciuto la responsabilità del vettore, ma nel caso concreto non ha ritenuto dimostrata la colpa grave, non avendo la danneggiata (e la sua assicurazione) assolto al suo onere probatorio. Le toghe di Lodi hanno dovuto prendere atto dell’osservanza delle norme sulla sicurezza e della corretta formazione dell'autista, nonché della certificazione di qualità dell'impresa anche ai sensi dell'art 11 Dlgs 286/2005. Sono stati ritenuti applicabili i limiti di risarcimento di legge (art. 1696 cc) nella misura di 1 euro per ogni kg di peso lordo di merce perduta o avariata. Il vettore è stato condannato, quindi, a risarcire solo 5.000 euro, oltre accessori, a fronte di una richiesta della compagnia di assicurazione pari a 800.000 euro.
La vicenda mette in evidenza l'importanza della documentazione (DDT), posta la libertà di forma del contratto di trasporto, del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle formative e certificative in capo al vettore anche qualora non si riesca a dimostrare il caso fortuito e, dunque, le cause del sinistro rimangano sconosciute. Fondamentale, ovviamente, recuperare tutta la documentazione utile alla difesa in giudizio con un’attenta e scrupolosa ricostruzione dei minimi dettagli operata da esperti della materia. Perché spesso sono proprio questi a fare la differenza.
Fonte: Vie e Trasporti