29 Marzo 2024

A proposito del Codice della strada

La Corte di Cassazione è entrata in merito a prescrizione delle cartelle esattoriali per il bollo, responsabilità del locatore nel pagamento delle sanzioni e omicidio stradale. Cosa bisogna sapere

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su alcuni argomenti relativi al Codice della Strada.

-Prescrizione delle cartelle esattoriali per il bollo auto.

Con Ordinanza . 13819 del 31 Maggio 2018, la Corte ha confermato che il pagamento della cartella esattoriale relativa al bollo auto, si prescrive nel termine breve di tre anni anziché in quello ordinario di dieci stabilito dall'art. 2953 del Codice Civile. Infatti la scadenza del termine perentorio per l'impugnazione della cartella esattoriale non determina l'allungamento della prescrizione breve triennale prevista, per la tassa di possesso auto, dall'art. 5 del d.l. 953/82 e successive modifiche; per la Corte, anche in questo caso la prescrizione rimane regolata dalla “legge regolativa del tributo”, a meno che “il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo” (sentenza passata in giudicato)
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-Responsabilità del locatore nel pagamento delle sanzioni del Codice della Strada (c.d.s.).

Con Ordinanza 14452 del 5 Giugno 2018, la Cassazione ha confermato che, in tema di sanzioni pecuniarie legate a violazioni del c.d.s. commesse con veicoli presi a noleggio senza conducente “il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, giacché l'art. 196 del Codice della Strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, è nota soltanto al locatore”.
Tale responsabilità in solido del locatore, peraltro, non viene esclusa nemmeno se comunicasse all'organo accertatore le generalità dell'autore dell'infrazione; infatti il vincolo della solidarietà continuerebbe comunque ad operare verso l'esterno (a garanzia cioè del pagamento della sanzione a favore dell'ente titolato a riceverlo) fermo restando che, in base al comma 4 dell'art. 196 del c.d.s., il proprietario/locatore che paga conserva poi il diritto di regresso nei confronti dell'autore materiale dell'infrazione (locatario del veicolo).

-Omicidio stradale con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Con Sentenza n. 26857 del 29 Maggio 2018, la IV sezione penale della Cassazione ha chiarito che, con l'avvento del nuovo reato di omicidio stradale, la guida in stato di ebbrezza eventualmente riscontrata nel conducente non costituisce più un reato a se stante (da contestare insieme al delitto di omicidio colposo), bensì una circostanza aggravante che determina un significativo aumento di pena. La conseguenza è che, da 25 marzo 2016 – data di entrata in vigore della Legge 41 sull'omicidio stradale – la fattispecie incriminata non comporta più un concorso di reati, ma dà vita ad un'ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 del Codice Penale. Diversamente, vi sarebbe infatti una violazione del divieto del “bis in idem”, ovvero del principio che impedisce di addebitare all'imputato lo stesso fatto storico più volte.
Identiche conclusioni valgono anche in caso di omicidio stradale – o di lesioni personali gravi o gravissime – compiuto sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
Per completezza d'informazione, ricordiamo che l'articolo 589 bis del Codice penale, introdotto dalla Legge 41/2016, punisce l'ipotesi più grave di omicidio stradale, ovvero quella commessa dal conducente con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l – ridotto a 0,8 g/l per gli autisti professionisti – con la reclusione da 8 a 12 anni e con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con divieto di ottenerne una nuova prima che trascorrano 15 anni.



Fonte: www.vietrasportiweb.com

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