25 Aprile 2024

Abbi cura di lui

L’autoriparatore ha l’obbligo di custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia ma…

Oggi rispondiamo a una domanda che ci viene frequentemente posta: nel caso in cui un veicolo, durante il ricovero presso l’officina, subisca dei danni (ad esempio spostandolo venga ammaccato, oppure danneggiato dalla grandine perché parcheggiato all’esterno) se e in quale misura l’officina risponde?

Abbiamo detto che la consegna del veicolo all’autoriparatore ai fini di un qualsiasi tipo di intervento fa automaticamente nascere a carico di quest’ultimo l’obbligo di custodire il mezzo e di restituirlo nel medesimo stato in cui è arrivato in officina, trattandosi di un obbligo connaturato a quello principale.

L’obbligo di custodia, tuttavia, sussiste soltanto per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori; una volta informato il cliente della fine dei lavori e dell’impossibilità di garantire una custodia piena (per esempio, il veicolo deve essere messo all’aperto perché non c’è spazio all’interno dell’azienda) il cliente sopporterà il rischio del furto o del danneggiamento, sempre che tali eventi non siano derivati da una particolare e grave negligenza dell’autoriparatore (le chiavi del veicolo sono state lasciate al suo interno).

Per tale motivo è fondamentale avvisare il cliente di tale evenienza, magari con un messaggio scritto, in modo da tutelarsi da eventuali contestazioni.

L’autoriparatore deve custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia (codice civile) e risponde del furto o del danneggiamento causati della mancata adozione di comportamenti o di precauzioni che normalmente si dovrebbero tenere (per esempio, un incendio dovuto all’assenza di idonei sistemi antincendio nell’officina).

Nessuna responsabilità a carico del riparatore, invece, se la distruzione o il danneggiamento sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore, come nel caso in cui il mezzo rimanga danneggiato nel piazzale della carrozzeria a causa di un evento atmosferico straordinario (la grandine, specialmente quella estiva, non vale come evento straordinario). Per quanto riguarda gli oggetti lasciati a bordo del veicolo, l’autoriparatore non risponde della loro perdita, distruzione o danneggiamento, a meno che il cliente ne abbia dichiarato espressamente la presenza a bordo e l’autoriparatore ne abbia accettato la consegna e la custodia.


TUTTO NERO SU BIANCO

E’ opportuno, eventualmente, redigere un documento che descriva la natura e la qualità degli oggetti al momento della consegna del veicolo.

Diverso discorso vale per gli oggetti che costituiscano pertinenze del veicolo stesso, quali l’autoradio, il telefono veicolare, il navigatore satellitare, per i quali l’autoriparatore risponde della perdita o del danneggiamento.

A tal fine, serve un vero e proprio accordo con il committente, preferibilmente sottoscritto dallo stesso, non potendo considerarsi sufficienti cartelli o avvisi affissi all’interno dell’azienda, ove si avverte il cliente che si declina ogni responsabilità per gli accessori lasciati a bordo del veicolo.

In conclusione, occorre fare attenzione ai veicoli custoditi prima, durante e dopo una riparazione. Con qualche piccola accortezza si eviteranno contestazioni da parte dei clienti per danni subiti durante il ricovero.



Fonte: Vie e Trasporti – gennaio/febbraio 2020

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