23 Aprile 2024

Alla ricerca del credito perduto

Ricostruire correttamente la filiera, scattando una specie di fotografia su tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, per capire se, a parte il debitore principale con cui è stato stipulato
(anche verbalmente) il contratto di trasporto, possano essere intimati a pagare anche altri soggetti a vario titoli obbligati. In tale prospettiva è immediato il richiamo alla famosa azione diretta di cui all'art. 7 ter d. lsg 286/2005, che attribuisce al vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore- a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna -il diritto di agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Tale disciplina è uno strumento di tutela del sub-vettore previsto appositamente dalla legge. In materia non è ampia la casistica giurisprudenziale, ma una delle poche sentenze che merita attenzione è quella in cui è stata precisata la natura di tale istituto :<> (Trib. Piacenza,07/01/2015). Al momento, l'azione diretta rappresenta lo strumento più efficace per tutelare il credito da nolo, sebbene abbia riscontrato nella giurisprudenza un elemento ostativo per la presenza di procedure fallimentari. Nell'attesa che si definiscano, sul punto, altri contenziosi, è ancora considerata un punto di riferimento per respingere le richieste creditorie, la pronuncia del Tribunale di Torino del 28/09/2015,in cui è stato statuito che l'azione diretta troverebbe applicazione soltanto tra contraenti in bonis e non nei casi in cui intervenga il fallimento del vettore, trovando applicazione in quel caso le norme della legge fallimentare improntate alla par condicio creditorum.
A parte questo precedente, che resta comunque isolato,vi è da dire che di recente la Corte Costituzionale, in occasione di una pronuncia del 23.2.2018, ha “salvato” l'art.7 ter da una sollevata questione di illegittimità costituzionale, così confermandone la piena validità e vigenza nel quadro normativo dell'autotrasporto. Un ulteriore rimedio giudiziale che potrebbe coltivarsi per il recupero del credito in sofferenza potrebbe essere considerato quello di responsabilizzare i destinatari del trasporto. Tale iniziativa troverebbe il suo fondamento normativo sul presupposto che il contratto sia a favore di terzo, di cui all'art 1411c.c in base a tale ricostruzione giuridica, nell'ipotesi di perdita o avaria della merce, viene riconosciuto al destinatario il diritto al risarcimento del danno, una volta chiesta la riconsegna della merce o di quella restante, diritto che può essere fatto valere nei confronti del sub vettore.
L' estensione di tale principio ai casi di mancato pagamento del nolo non ha trovato statuizioni tali da legittimare con assoluta certezza le richieste di pagamento dei noli a soggetti che ricevano le merci trasportate. Così, se tali iniziative dovessero essere coltivate nei confronti di soggetti stranieri nei cui ordinamenti non sono previste peculiari forme di responsabilità solidale, il creditore potrebbe incorrere in pronunce di lite temeraria ed essere esposto a richieste di rifusione di spese legali. È questo il caso del nostro lettore che, per una semplice lettera di messa in mora inviata al destinatario, oggi si trova a dover affrontare una questione di non facile soluzione giuridica.


Fonte: Barbara Michini su Legalmente parlando

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