24 Aprile 2024

Automobile ferma in un luogo privato: se non circola devo comunque assicurarla?

Sia per gli assicurati che per gli autoriparatori è fondamentale comprendere quando, a seguito di un sinistro, è possibile chiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia assicurativa (nel caso in cui, ad esempio, il cliente/proprietario del sinistrato richieda una particolare riparazione e sottoscriva una cessione di credito) e quando invece no.
Nel caso in questione la proprietaria di un veicolo, a causa di problemi di salute, ha trattenuto il suo mezzo presso la propria abitazione per diversi mesi, senza più pagare i premi assicurativi, dal momento che, era impossibilitata alla guida, omettendo di avviare le pratiche burocratiche relative alla radiazione del mezzo (cancellazione del veicolo dalle liste pubbliche, in Italia il PRA, dichiarandolo di fatto non idoneo a circolare).

In Italia è possibile procedere alla radiazione del mezzo solo in tre casi: per demolizione, per esportazione e per distruzione (ad esempio, causata da un incendio; art. 103 codice della strada). Non è più possibile procedere alla “radiazione su suolo privato”, istituto previsto nella previgente normativa e che consentiva, ad esempio, di cancellare il veicolo dal pubblico registro automobilistico e di mantenerlo presso di sé per adibirlo ad altri usi (ad esempio, a scopo decorativo) già dal Giugno 1998.

Di fatto, dunque, la signora ha mantenuto nel cortile di casa un veicolo idoneo alla circolazione ma sprovvisto di garanzia assicurativa. A sua insaputa, tuttavia, il mezzo veniva prelevato e utilizzato dal figlio che, rimasto coinvolto in un incidente stradale da lui stesso provocato, decedeva insieme a due passeggeri.

Essendo sprovvisto di copertura assicurativa il Fundo de garantia automòvel (corrispondente al Fondo di garanzia per le vittime della strada dell’ordinamento italiano) procedeva a risarcire il danno agli aventi diritto, salvo poi avanzare azione di rivalsa nei confronti della signora in qualità di proprietaria del mezzo.

La stessa, per difendersi, affermava che il mezzo era stato posto in circolazione contro la sua volontà, che era fermo da diverso tempo nei suoi spazzi privati e che non era sua intenzione rimetterlo in circolazione; dunque, in definitiva, nulla poteva essere richiesto.

Il Giudice europeo veniva quindi “chiamato in causa” dal giudice nazionale portoghese che, insieme ad altri Paesi dell’UE chiedeva chiarimenti in merito alla normativa applicabile. Il veicolo fermo in luogo privato è comunque soggetto all’obbligo di assicurazione?

La normativa portoghese e quella italiana sono molto simili. Nel nostro ordinamento, per rispondere a queste domande e arrivare alla soluzione occorre considerare gli articoli 193 del codice della strada e 122 del codice delle assicurazioni private (obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto), è necessario prendere in esame l’art. 2054 del codice civile (concetto di circolazione e di responsabilità di proprietario e conducente del mezzo) e la normativa regolante le funzioni del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il veicolo che risulta regolarmente iscritto al PRA (immatricolato, dunque idoneo alla circolazione) è sottoposto all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto. Non importa se lo stesso è custodito in un terreno privato e non viene utilizzato da parecchio tempo. Nel caso in cui, come in quello descritto, l’automobile – non più assicurata – dovesse essere messa in circolazione, anche contro la volontà del proprietario (a meno che non si tratti di un furto, denunciato alle autorità) il proprietario e il conducente si assumono in solido piena responsabilità dei danni che potrebbero essere provocati ai terzi.

Se il conducente e il proprietario risultano insolventi, il funzione di garanzia nei confronti dei terzi danneggiati – non responsabili dell’incidente – interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada che, una volta pagato il danno agli aventi diritto, potrà agire nei confronti dei responsabili (la c.d. azione di rivalsa).

Ciò vale sia in Italia che nei Pesi membri dell’Unione Europea.

Attenzione, dunque: se ci si trova a dover riparare un veicolo incidentato rimasto coinvolto in un sinistro nel quale la parte responsabile non è assicurata si corre il rischio di non vedersi corrispondere il prezzo del servizio in quanto il Fondo di garanzia per le vittime della strada potrebbe non risarcire (sostituendosi al responsabile civile, non essendoci una Compagnia di assicurazione), così come anche il responsabile civile potrebbe essere insolvente.

In questo caso infatti non è possibile applicare la procedura di risarcimento diretto e, anche nel caso in cui ci fossero i presupposti per ottenere il risarcimento (se il responsabile civile ammette il proprio torto o, ad esempio, vi è intervento delle autorità e la presenza di testimoni) questo potrebbe comunque avvenire in tempo lunghi.



Fonte: Io Carrozziere n° 04/2019

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