29 Marzo 2024

Alcol, patenti, sanzioni

La guida sotto l’effetto di alcool è regolata principalmente dall’art. 186 del codice della strada che, oltre a stabilire i valori limite per i conducenti in base al veicolo condotto, consente alle autorità di effettuare accertamenti specifici per verificare la presenza di alcool nel sangue per chi guida su strade pubbliche o private a uso pubblico.

Il controllo del tasso alcolemico può avvenire su strada solamente tramite l’utilizzo di un etilometro omologato che misura la concentrazione di alcool nel sangue tramite analisi dell’aria espirata dai polmoni.

Per agevolare i controlli, le forze di polizia possono sottoporre i conducenti a pre-test con strumenti che non richiedono specifica omologazione. L’esito positivo di tali accertamenti non costituisce però fonte di prova, ma rende necessario il controllo con strumento omologato.

Il controllo, per essere valido, deve essere costituito da 2 prove, entrambe positive, effettuate a distanza di 5 minuti l’una dall’altra (art. 379 regolamento di attuazione del cds).

I controlli possono essere svolti nelle seguenti circostanze:

  • In caso di esito positivo dei pre-test;

  • In caso di incidente stradale. In presenza di feriti si possono effettuare, su richiesta degli organi di polizia, presso le strutture sanitarie;

  • Quando gli agenti ritengono che il conducente sia in stato di alterazione psicofisica da alcool.


In generale, il valore limite del tasso alcolemico previsto dall’art. 186 del cds, è pari a 0,5 g/l di sangue. Sono previsti poi tassi pari a 0,0 g/l per le seguenti categorie di conducenti (art. 186 bis):

  • Conducenti di età inferiore a 21 anni;

  • Neopatentati fino a 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B;

  • Conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (art. 86 e 87 CdS) e di cose (artt. 89 e 90 cds);

  • Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei 2 veicoli superiore a 3,5 ton, di autobus e di altri veicoli il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e autosnodati.

Dal punto d) emerge che è la tipologia del veicolo condotto a determinare il livello di tasso alcolemico e non il tipo di patente posseduta. Pertanto, a titolo di esempio, il conducente titolare di patente di guida tipo CE, alla guida di un’autovettura non dovrà superare il tasso alcolemico di 0,5 g/l a meno che non si trovi nei casi indicati ai punti a) e b).

Le sanzioni variano, oltre al grado di tasso alcolemico, anche in base alla presenza o meno di un incidente stradale e alla fascia oraria (fascia notturna dalle 22 alle 07 solo se > 0,8 g/l). Nel caso invece in cui i risultati delle 2 prove ricadono in 2 fasce diverse (per esempio, la prima prova 0,81 e la seconda 0,8 g/l) è prassi prendere come riferimento il valore più basso tra i 2.

Il nostro ordinamento, oltre alle sanzioni amministrative in base alla fascia, prevede la decurtazione dei punti e sanzioni accessorie che vanno dalla sospensione della patente di guida, al fermo amministrativo del veicolo, al sequestro del veicolo fino alla revoca della patente. Inoltre, quando il tasso è superiore a 0,8 g/l l’illecito diventa penale.

Il sistema sanzionatorio si applica anche in presenza di rifiuto da parte del conducente a eseguire il controllo richiesto.

In questo caso scatta la sanzione più grave pari a quella della guida con tasso alcolemico > 1,5 g/l.



Fonte: Uomini e Trasporti - maggio 2019

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