29 Marzo 2024

Carte tachigrafiche di nuova generazione: a causa dei ritardi nei rilasci la Polizia Stradale spiega le modalità per non incorrere in sanzioni

Con la circolare n.300/A/6175/19/111/20/3 del 10 luglio 2019 (scaricabile in allegato) il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale – del Ministero dell’Interno ha posto in parte rimedio al problema che avevano evidenziato le Associazioni dell’Autotrasporto, nella missiva inviata di recente ad Unioncamere, in merito ai ritardi che si stavano verificando per il rilascio delle nuove carte tachigrafiche di nuova generazione ai conducenti che, in concomitanza con l’introduzione sul mercato, dallo scorso 15 giugno, del tachigrafo intelligente ne avevano fatto richiesta per i casi di smarrimento, sottrazione, deterioramento o perché scadute.

Più nello specifico, la Polizia Stradale ha reso noto che, a causa di ritardi dovuti a problemi di natura tecnica per la fabbricazione e il rilascio delle nuove carte tachigrafiche per i casi di cui sopra, “al conducente che abbia effettuato registrazioni manuali, come previsto dall’Art.35 del Regolamento165/2014, ed esibisca la ricevuta dell’istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui sia stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione”.

Per rendere il tutto più comprensibile, ciò significa che, qualora il conducente abbia con sé copia dell’istanza di sostituzione della carta tachigrafica e compili correttamente il tracciato delle attività giornaliere svolte (guida, interruzione, disponibilità, riposo) presente sul retro dello “scontrino” stampato dal tachigrafo, non potrà essere sanzionato dalle autorità di controllo.
Ovviamente, i conducenti potranno usufruire di tale modalità di registrazione delle proprie attività fin quando non verrà rilasciata loro la nuova carta tachigrafica che dovrebbe avvenire, in ogni caso, in tempi brevi.
Per completezza di informazione riportiamo quanto recita il Reg. 165/2014 all’art.35:

Articolo 35

Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati

1. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva utilizzato per sostituirlo.

2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:

a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.



Fonte: Assotir

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