26 Aprile 2024

Il Decreto crescita è legge dello Stato. Pubblicato in G.U. il testo coordinato del D.L. n. 34 con la legge di conversione

Sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29/06/2019 è stata pubblicato il decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n.58 del 28/06/2019.
La conversione in Legge ha confermato le misure di maggiore interesse anche per le nostre imprese, tra le quali ricordiamo:

  • All’art.1, la proroga del super ammortamento al 130% anche per gli acquisti dei veicoli pesanti eseguiti dal 1 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione fino al 30 Giugno 2020 purché, entro il 31 dicembre, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. La Legge di conversione ha previsto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

  • La deducibilità IMU sugli immobili strumentali (es capannoni industriali) - art.3, che diventerà totale a partire dal 2023. Per le annualità precedenti, sono state confermate le percentuali previste nel testo iniziale del decreto crescita: 50% nel 2019, 60% negli anni 2020 e 2021, 70% nel 2022.

  • Modifiche alla nuova Sabatini (art.20)

In aggiunta alle novità stabilite nel testo iniziale del decreto crescita (aumento a 4 mln € dell’importo massimo del finanziamento; erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese sulla realizzazione dell’investimento; assegnazione beneficio in unica soluzione, per finanziamenti di importo fino a 100.000 €), la Legge di conversione ha stabilito che il finanziamento può essere concesso, oltre che dalle banche e intermediari finanziari autorizzati, anche da “altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese”.

Tra le altre misure introdotte con la Legge di conversione, che non riguardano particolarmente il nostro settore, ma che pure è utile conoscere, segnaliamo invece le seguenti:

  • Mini Ires per gli utili reinvestiti (art.2).

A partire dal 2023 (periodo di imposta successivo al 31.12.2022), la riduzione dell’IRES sugli utili reinvestiti sarà di 4 punti percentuali;

  • Revisione strutturale delle tariffe Inail (art. 3 sexies).

La revisione delle tariffe Inail operativa da quest’anno, diventerà strutturale dal 2023. Di conseguenza, questa revisione rimarrà certamente operativa per il triennio 2019/2021 (così come stabilito in via sperimentale dall’art.1, comma 1121 della Legge 145/2018), mentre a questo punto si apre un buco per il 2022 che dovrà essere colmato;

  • Rinvio al 30 Settembre dei versamenti risultanti dai modelli Redditi/Irap/IVA, per chi esercita attività economiche soggette agli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), come annunciato in una nostra specifica news pubblicata sul sito

  • Rottamazione cartelle relative al periodo 2000 – 2017 (16 bis).

La domanda di adesione potrà essere presentata all’agente pubblico della riscossione fino al 31 Luglio p.v, mentre il pagamento andrà eseguito in unica soluzione entro il 30 Novembre p.v, oppure in 17 rate (di cui la prima con scadenza 30 Novembre p.v);

  • Sostegno alla trasformazione digitale delle PMI (art. 29, commi dal 5 al 9).(vedi nostra news del 08/07/2019)

Con decreto del MISE (sentita l’Agenzia per l’Italia digitale), al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione, dovranno essere stabiliti criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili ai sensi della normativa sugli aiuti de minimis. Le agevolazioni devono essere dirette “a sostenere la realizzazione dei progetti relativi all’attuazione del piano Impresa 4.0, in particolare advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things“. L’importo di spesa del progetto deve essere almeno pari a 50 mila euro. Inoltre, tra i requisiti richiesti all’impresa richiedente, figurano quelli: dell’operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; dell’aver conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000.



Fonte: Assotir

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