25 Aprile 2024

Class Action

Più efficacia alle ‘azioni di classe’ con le nuove disposizioni che prevedono l’adesione dopo l’accettazione della domanda di condanna

Con la legge 12 aprile 2019, n. 31 sono state dettate ‘Disposizioni in materia di azione di classe’ (in G. U. Serie Generale n. 92 del 18.04.2019), che riformano radicalmente l’istituto fino ad oggi normato dall’articolo 140-bis del Codice del Consumo.

L’intento del legislatore è quello di fornire all’azione di classe maggiore efficacia e incisività.

La normativa prevede che “L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività”. La categoria dei destinatari dell’azione di classe è, dunque, potenzialmente molto ampia.

  • Uno dei più importanti effetti innovativi della riforma è stato quello di avere ampliato l’ambito di applicazione soggettivo dell’azione di classe: ora l’iniziativa non è più di esclusiva pertinenza dei “Consumatori” ma può essere esperita da tutti coloro che avanzano pretese risarcitorie in relazione a lesioni di “diritti individuali omogenei” (persone fisiche ma anche persone giuridiche, imprenditori, professionisti, ecc.).
L’azione potrà essere promossa direttamente dai singoli o tramite organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come obiettivo statutario la tutela dei diritti omogenei; tali organizzazioni/associazioni dovranno essere iscritte ad un apposito elenco pubblico presso il Ministero della Giustizia, a garanzia della serietà e dell’assenza di conflitti di interesse. Quanto al procedimento, l’azione di classe si articola in tre fasi.

  • La prima: il ricorso introduttivo dovrà essere presentato avanti alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale ove ha la sede il convenuto; qualora sia emessa l’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe, i titolari di diritti individuali omogenei potranno presentare per via telematica la loro adesione entro il termine fissato dal giudice; in caso di ammissione seguirà il vero e proprio giudizio.

  • La seconda è la fase decisoria, che avviene con la pubblicazione della sentenza; la vera novità introdotta dalla legge risiede nella possibilità di aderire all’azione di classe anche dopo la pronuncia che accoglie la domanda di condanna; questo meccanismo permetterà di estendere oltre misura le adesioni all’azione di classe; è la vera chiave di volta della riforma.

  • La terza fase riguarda la possibilità di agire esecutivamente contro la parte soccombente. Dell’avvio dell’azione di classe viene data notizia sul sito del Ministero della Giustizia; su tale portale viene anche pubblicizzata l’ordinanza di ammissibilità della procedura e della sentenza che definisce il giudizio, il tutto per garantire la massima conoscibilità dell’iniziativa collettiva.

L’entrata in vigore della nuova Class è prevista per il 19 aprile 2020.



Fonte: Vie e Trasporti – novembre 2019

[Realizzazione siti web www.sitoper.it]
cookie