29 Marzo 2024

Eccezionale veramente

Annotare data e ora di inizio e fine viaggio è fondamentale per non incorrere in sanzioni soprattutto ove previsto il pagamento dell’indennizzo di usura

In caso di eccedenza di sagoma le sanzioni sono più lievi. Si entra, infatti, nel campo di una prescrizione secondaria

Con circolare del 29 Novembre 2019, la Direzione Centrale Polizia Stradale del ministero dell’Interno ha trasmesso ai suoi uffici territoriali l’ultimo chiarimento Anas del 17 Ottobre 2019 in ordine alla comunicazione del preavviso di transito e all’annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio.

Con l’occasione, sempre la Direzione Centrale ha evidenziato le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio legate al mancato svolgimento delle predette formalità.

In particolare, per le autorizzazioni di tipo ‘singole’ e ‘multiple’, dalla lettura combinata dei commi 10 e 12 dell’articolo 16 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, risulta che la più grave sanzione prevista dal comma 18 dell’articolo 10 del Codice della Strada – assenza di autorizzazione – scatta solo per la mancata annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio, purché sia obbligatorio il pagamento dell’indennizzo di usura.

Diversamente, quando l’autorizzazione preveda l’annotazione di queste informazioni ma il trasporto eccezionale non richieda il pagamento del suddetto indennizzo – trattandosi di una semplice eccedenza di sagoma – la loro mancanza comportale più lievi sanzioni del comma 19 dell’articolo 10: mancato rispetto di una prescrizione secondaria dell’autorizzazione, punita con una sanzione pecuniaria da 159 a 642 euro, che si applicano anche all’omessa comunicazione del preavviso transito (sempre se prescritta nell’autorizzazione).

Per le autorizzazioni di tipo ‘periodiche’, la mancata annotazione della data di inizio/fine viaggio e la mancata comunicazione del preavviso di transito, quando richiesto dall’ente gestore della strada, sono anch’esse sanzionate ai sensi del comma 19, articolo 10 del Codice Stradale.

Il Ministero ha ricordato che in aggiunta all’obbligo di annotazione del viaggio previsto per le autorizzazioni singole e multiple, gli enti gestori possono comunque imporre delle prescrizioni nei titoli autorizzativi rilasciati, per tutelare il patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione.



Fonte: Vie e Trasporti – gennaio/febbraio 2020

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