26 Aprile 2024

Garantito

L’obbligo di ripristino può coinvolgere tutta la catena distributiva fino a raggiungere il costruttore. Quello che bisogna sapere

Parlando di garanzie viene in mente quella più nota, quella riconosciuta al consumatore in caso di difetto del bene acquistato: è la cosiddetta garanzia legale.

Secondo la legge il venditore risponde “… per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene…” (Art. 129 C. d. C.) e, in caso di difetto, ha l’obbligo di ripristinare quanto venduto senza spese per il consumatore.

Per la denuncia del vizio è previsto un ampio termine di decadenza (2 mesi dalla scoperta) e la durata della garanzia non può essere inferiore ai due anni dalla consegna.

L’obbligo di ripristino può coinvolgere tutta la catena distributiva e giungere sino al costruttore: sempre secondo il Codice del Consumo, il costruttore è infatti soggetto all’azione di regresso da parte del venditore o di qualsiasi altro intermediario.

Le Case Automobilistiche, consapevoli di ciò, offrono sempre una garanzia minima biennale su tutti i loro prodotti per evitare scontate azioni di rivalsa da parte dei soggetti posti a valle della catena distributiva: è la c. d. garanzia del produttore.

Quando il bene è un pezzo di ricambio la garanzia varia nella durata, a seconda che la sostituzione sia eseguita durante la vigenza della garanzia legale o al di fuori di essa; nel primo caso il ricambio sostituito gratuitamente è garantito sino alla scadenza della garanzia accordata al bene principale (è la c. d. garanzia residua), mentre nel secondo caso la garanzia copre il ricambio per due anni dalla sua sostituzione.


PER I NON CONSUMATORI

A tutto questo si contrappone la disciplina delle garanzie per i non consumatori, ovvero per le società, i professionisti, ecc.; in questi casi, non applicandosi il Codice del Consumo occorre fare riferimento alle regole dettate dal Codice Civile; in particolare, nella vendita di veicoli o pezzi di ricambio si applicheranno le comuni disposizioni sul contratto di vendita (art. 1470 Codice Civile).

Se il prezzo corrisposto non interessa un bene ma un servizio offerto (es. riparazione di un veicolo) bisognerà applicare le norme di contratto d’opera: perciò se il lavoro è mal eseguito, l’interessato dovrà denunciare il lavoro entro 8 giorni dalla scoperta e promuovere l’azione contro il riparatore entro un anno dalla consegna, pena la prescrizione.

Il ricambio va sostituito senza costi e la manodopera è inclusa nella garanzia: è la c. d. garanzia sulla manodopera.

Nel post-vendita il mondo dei consumatori e quello dei professionisti trovano una convergenza nelle c. d. garanzie convenzionali, ovvero in quelle garanzie aggiuntive che le Case Costruttrici offrono per fidelizzare la clientela; il loro contenuto, sia per i veicoli per ricambi, è determinato dai costruttori.



Fonte: Vie & Trasporti – ottobre 2019

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