26 Aprile 2024

Fatturazione elettronica e coop

Ci sono tre problematiche rispetto alla fatturazione elettronica (FE) per vendita dei carburanti, perfettamente inquadrate nel corso di un incontro a cui ha avuto modo di partecipare lo scorso 14 giugno presso la sede di Federtrasporti a Bologna.
Prima problematica: obbligatorietà o meno della FE per le cooperative che hanno un distributore interno di carburante e che emettono fattura ai propri soci per i rifornimenti. Il dubbio nasce dall'ambiguità della norma che ha introdotto l'obbligatorietà della FE per i rifornimenti di carburante. Il comma 920 dell'art. 1 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) recita che “gli acquisti di carburante per auto estrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la FE”. Si parla quindi di impianti stradali, diversi dagli impianti aziendali interni riservati ai soci in disponibilità delle cooperative. Il comma 920, però, va letto congiuntamente al comma 917, in cui si parla genericamente di “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”.
Ulteriore precisazione sull'estensione dell'obbligatorietà della FE anche nei casi di distributori interni è stata data dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 2018 in cui viene ribadito che deve trattarsi di carburanti per autotrazione e che non è necessario il requisito soggettivo di “impianto stradale”.
Seconda problematica: la modalità di pagamento della FE relativa la vendita di carburante tra cooperativa e socio. La normativa, al comma 923, prevede che “l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carta di credito, carte di debito o carte prepagate, o da altro mezzo ritenuto idoneo individuato con provvedimento dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.
Con il provvedimento n. 73203 il Direttore ha individuato come mezzi di pagamento: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali; strumenti elettronici quale addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. Per le cooperative la problematica riguarda in particolare la prassi diffusa con cui il socio paga la fattura emessa dalla cooperativa per la vendita del carburante con la fattura emessa dal socio alla cooperativa per i servizi resi. Tale prassi permette al socio di non anticipare i costi del carburante e di sostenerli solo dopo aver incassato le proprie competenze dalla cooperativa.
A mio parere la compensazione di partite, pur non essendo menzionata dal provvedimento n, 73203, sarebbe possibile, a maggior ragione se nella causale dei bonifici si evidenzino i numeri di entrambe, sia del socio che della cooperativa. Nella stessa circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate si dice che “in conformità della citata ratio, si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsione con strumenti tracciabili”. Per limitare i rischi interpretativi della norma è opportuna l'utilizzo del RID ovvero dell'addebito diretto sul conto corrente. La cooperativa effettua il pagamento della prestazione al socio e nello stesso tempo il carburante utilizzato dal socio è addebitato in automatico. Alcune cooperative hanno previsto, per garantire la copertura delle risorse finanziarie per tali operazioni, conti intestati a ciascun socio su cui può operare solo la stessa cooperativa.
Terza problematica: la “retro imputazione” delle fatture. Qui la questione si pone proprio perché con la FE la data di emissione della fattura può non coincidere con la data di ricevimento da parte dell'acquirente. E l'esempio del lettore è puntuale in tal senso. Per rispondere alle questioni poste si deve partire da una lettera restrittiva della norma, sulla cui base si sarebbe indotti a ritenere che il socio possa detrarre la fattura solamente nel momento in cui ha ricevuto il documento.
Quindi, rispetto alla domanda del lettore la riposta è: a luglio. L'esercizio della detrazione Iva, secondi principi espressi dalla Corte di Giustizia, è subordinato non soltanto al requisito sostanziale dell'esigibilità dell'imposta, ma anche a quello, formale, del possesso della fattura d'acquisto. Tali principi sono stati chiariti poi nella circolare 1/E del 2018 dell'Agenzia Entrate. Con una nota interpretativa del 15 maggio 2018, Associazione Nazionale Commercialisti e Confirmi Industria sottolineano che posso essere sufficiente che il possesso del documento “risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'Iva”. Pertanto, rispetto all'esempio, il socio potrà portare in detrazione l'Iva con la liquidazione di giugno anche se abbia ricevuto la fattura del carburante, datata 30 giugno, entro il 16 luglio 2018. Questo perché, se ciò non accadesse, verrebbe violato il principio della detrazione immediata previsto dall'art. 179 della direttiva 2006/112/CE. Tale impostazione appare coerente anche con la normativa interna prevista dall'art. 39 DPR 633/72 che, ai fini della detrazione, non fa cenno del possesso del documento.
È opportuno sottolineare come le scelte nel seguire un'interpretazione più restrittiva o una più ampia incidano non solo sulla possibilità di detrazione dell'Iva e di deducibilità del costo, ma anche sulla possibilità di ottenere il rimborso sulle accise gasolio.



Fonte: Uomini e Trasporti - Luglio 2018

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