25 Aprile 2024

Notte, riposi e durata della settimana: fuori i dubbi.

Il d.lgs 234/2007 ha recepito la direttiva europea 2002/15/CE relativa “all'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”, applicabile sia ai conducenti dipendenti di aziende di trasporto merci e persone, sia agli autotrasportatori autonomi soggetti al Regolamento CE 561/2006. L'applicazione di tale norma a causa del suo stretto legame al Regolamento CE 561/2006 (in materia di tempi di guida e riposo) e dall'uso di alcuni termini specifici e per la possibile sovrapposizione delle regole previste dai diversi regolamenti genera ancora oggi delle confusione. Proprio per fugare dubbi al riguardo è necessario definire cosa si intende per “orario di lavoro” ovvero il tempo durante il quale lavoratore mobile è sul posto di lavoro comprende:

• Il tempo dedicato alle operazioni di autotrasporto (guida, carico, scarico, supervisione della salita o discesa dei passeggeri, la pulizia, la manutenzione e qualsiasi operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo,del carico e dei passeggeri;
• I periodi in cui il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo dovendo rimanere sul posto di lavoro (periodi di attesa al carico e allo scarico qualora non si conoscano in anticipo la durata probabile);
• I tempi di disponibilità ovvero i periodi passati in cabina come secondo autista oppure in azienda ad attendere l'assegnazione per esempio di un viaggio. Non sono compresi nell'orario di lavoro le interruzioni alla guida e i periodi di riposo giornaliero o settimanali previsti dal Regolamento CE561/06 e neppure i cosiddetti riposti intermedi previsti dal decreto in questione. Inoltre, la Direttiva definisce la “notte” come un periodo di almeno quattro ore consecutive comprese tra le 00.00 e le 07.00 e il “lavoro notturno” come qualsiasi prestazione espletata durante la notte. La normativa stabilisce quindi le seguenti tre principali regole:

Lavoro notturno: in presenza di prestazioni svolte nella notte, l'orario di lavoro giornaliero non deve essere superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. In questo caso è importante non fare confusione con il famigerato gergo utilizzato nell'autotrasporto ovvero “l'impegno”, prima di tutti perché l'impegno non è definito da alcuna normativa e in secondo luogo perché nell'orario di lavoro non sono comprese le interruzioni alla guida, i riposi giornalieri e intermedi. Pertanto è errato affermare che in presenza di lavoro notturno l'impiego non deve superare le 10 ore, in quanto tale periodo (10 ore) si riferisce solo alle ore di lavoro (somma dei tempi di guida, altre attività e dei tempi di disponibilità ma esclusi riposi)

Riposi intermedi: il conducente non può lavorare (guida/altre mansioni/disponibilità) per un periodo superiore a 6 ore. L'orario di lavoro deve essere quindi interrotto da riposi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra le 6 e le 9 ore oppure di almeno 45 minuti se la durata del lavoro supera le 9 ore. Tali riposi possono essere presi anche in periodi frazionati di almeno 15 minuti. Questa regola dei “riposi intermedi” si interseca con le “interruzioni alla guida”, previste dal Regolamento 561/06 (almeno 45 minuti dopo al massimo 4 ore e 30 minuti di guida oppure almeno 2 interruzioni di almeno 15m+30 m intersecati nelle 4h e 30m).
A titolo di esempio, se il conducente guida per 2 ore (06.00 08.00), svolge operazioni di carico per due ore (08.00 10.00), guida per altre 2 ore e mezzo (10.00 12.30), e svolge una pausa di 45 minuti (12.30 13.15), rispetta la regola della “ guida” (pausa di 45 minuti dopo 4h e 30 m di guida) ma non quelle del “lavoro” in quanto supera le 6 ore di lavoro (dalle 06.00 alle 12.00) senza osservare un riposo intermedio.

Durata massima settimanale: la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. Tale periodo, come regola generale, può essere esteso a 60 ore purché in un periodo di 4 mesi la media non superi le 48 ore. Tali termini possono essere superati dai contratti collettivi nazionali.
Le principali sanzioni prevedano:

• Mancata osservanza “lavoro notturno” (superamento delle 10 ore di lavoro in presenza di lavoro notturno) da 300 a 900 euro per ogni giornata;
• Mancata osservanza “riposo intermedi” da 105 a 300 euro.



Fonte: Uomini e Trasporti - Maggio 2018

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