25 Aprile 2024

Decurtazione punti CQC: quando e come scatta

“Per il rinnovo della CQC i conducenti devono frequentare, con cadenza quinquennale, un corso di formazione periodico di 35 ore. Corso effettuabile a partire dai 3 anni e 6 mesi antecedenti alla scadenza e fino ai 2 anni successivi. Dopo la scadenza l'abilitazione è sospesa e la guida professionale è vietata fino all'avvenuto rinnovo”

La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ha iniziato il suo percorso quasi 10 anni fa con l'induzione del titolo professionale per il trasporto di persone seguito, l'anno successivo, per quello relativo alle merci. In questo decennio ovviamente sono intervenute modifiche, aggiustamenti ed evoluzioni in base agli sviluppi voluti all'Unione Europea, al flusso dei conducenti e anche al progresso tecnico e tecnologico. La qualificazione iniziale, ottenuta per documentazione (iniziale) o per frequentazione di specifico corso, fino al 18.04.2013 era comprovata con il rilascio di un documento specifico chiamato in breve CQC Card,mentre dal 19.04.2013 tramite l'apposizione sulla patente di guida (che rappresenta il titolo principale per la guida) del codice unionale “95” posto sul retro del documento unico, chiamato oggi “Patente CQC” seguito dalla data di scadenza e in corrispondenza della relativa categoria. Oggi, la qualificazione professionale si ottiene con la partecipazione a un corso iniziale ordinario, pari a 280 ore, oppure a uno accelerato,pari a 140 ore, dove la differenza è rappresentata dal fatto che con il corso breve è necessario aspettare qualche anno in più per guidare alcune tipologie di veicoli. In Italia alla “Qualificazione del Conducente Professionale” si applica la disciplina della decurtazione del punteggio Pertanto sono attribuzioni ulteriori 20 punti, distinti da quelli sulla patente di guida, che vengono decurtati ogni qualvolta si commetta un'infrazione, comportante la decurtazione di punti, nell'esercito dell'attività professionale di autotrasporto di persone o merci tramite un veicolo per la cui guida sia richiesta la CQC. L'applicazione della decurtazione dei punti è possibile solo se la patente è conosciuta nella Banca Dati della Motorizzazione. L'organo accettatore nel verbale deve riportare il codice unionale “95”. Pertanto, per rispondere al lettore, la decurtazione dei punti si applica ai conducenti professionali titolari di patente di guida italiana oppure rilasciata da uno stato UE/SEE, purché riconosciuta in Italia. Non si applica invece se il conducente, seppur in possesso di un CQC Card rilasciata in Italia, sia titolare di patente rilasciata da un paese extra UE o extra SEE,in quanto queste ultime non sono acquistate dalla banca dati nazionale. Per queste tipologia rimangono in vigore i casi di infrazione previsti dagli articoli 135 e 136 bis del codice della strada. Relativamente al rinnovo, i conducenti devono frequentare,con scadenza quinquennale,un corso di formazione periodico di 35 ore. Questo corso può essere effettuato a partire da 3 anni e 6 mesi antecedenti alla scadenza e fino a 2 anni dopo la scadenza di validità. Dopo la scadenza, ovviamente,l'abilitazione è sospesa e la guida professionale è vietata fino all' avvenuto rinnovo. Oltre 2 anni dalla scadenza della validità, invece, il rinnovo è subordinato a un “esame di ripristino” in base alla tipologia di titolo posseduto (per esempio se il conducente ha l'abilitazione sia per il trasporto di persone sia di merci dovrà presentare 2 istanze separate per sostenere esami differenti). Pertanto, dal 19.04.2013, il rinnovo della CQC comporterà l'emissione di un duplicato della patente di guida “patente-CQC” sulla quale sarà apposto, in corrispondenza della categoria, il codice UE ammortizzato 95 seguito dalla nuova scadenza. Per i possessori di patente di guida rilasciato da un Paese UE/SEE o altro sarà rilasciato un documento CQC-Card. Il corso di formazione periodica in Italia può essere svolto dal titolare di patente di guida Italiana avente residenza anagrafica o normale sul territorio nazionale , dal titolare di patente di guida rilasciata da uno stato della UE/SEE purché con residenza anagrafica o normale italiana e del titolare di patente di guida rilasciata da paesi extra UE, purché equivalente a una o più categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e sia dipendente di un'impresa sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la conversazione, linea generale, non c'è l'obbligo di trasformazione della CQC Card rilasciata da altro paese UE/SEE in equivalente documento italiano. Però il mistero dei trasporti, con circolare 15099 del 13.07.2016, ha previsto, ha previsto che il documento unico “patente- CQC” possa essere rilasciato:

• Al titolare di patente di guida italiana e CQC estera. In caso di scadenza della patente di guida è necessario però rinnovare il titolo di guida e poi chiedere il rilascio di patente – CQC;
• Al titolare di patente di guida rilasciata in UE/SEE e CQC estera. In questo caso è necessario prima convertire la patente di guida e poi richiedere il rilascio di patente CQC.




Fonte: Uomini e Trasporti - Marzo 2018

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