24 Aprile 2024

Fino a 4,3 metri di altezza per gli intermodali

Tra i chiarimenti in arrivo dal Mit quello sulla circolazione di rimorchi e semirimorchi utilizzati nei trasporti intermodali. Contenitori e casse mobili possono ‘sforare' di 30 centimetri senza essere considerati eccezionali

Con Circolare del 6 Giugno 2018, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale dl ministero dell'Interno ha diffuso chiarimenti in materia di Codice della Strada, introdotte nel 2017 dalla c.d. manovra estiva (Legge 96/2017), e sulla nota del Ministero dei Trasporti (Mit) del 23 Aprile 2018, circa la deroga del calendario divieti per agevolare il rientro in sede dei camion.
Le precisazioni degli interni hanno riguardato, anzitutto, il possesso dei documenti di circolazione: la manovra 2017 ha previsto la possibilità di portare a bordo del mezzo, in sostituzione dell'originale, la fotocopia della carta di circolazione dei rimorchi e dei semirimorchi di massa complessiva superiore alle 3,5 ton.
Questa fotocopia, viene ora precisato, deve essere autenticata dal proprietario, con sottoscrizione del medesimo, e può essere esibita agli addetti al controllo su strada senza incorrere in sanzioni. Il Ministero è altresì intervenuto in merito alle disposizioni di divieto di circolazione per i mezzi pesanti: a questo proposito, la nota degli Interni prende atto del chiarimento fornito dal Mit sulla deroga prevista per i veicoli che, allo scattare del divieto di circolazione, distino meno di 50 chilometri dalla sede aziendale e non percorrano tratti autostradali.
Ricordiamo che il Mit ha affermato che tale deroga si applica anche ai veicoli che stiano tornando in sede con un carico, fermo restando il rispetto delle altre condizioni prima indicate.
Un ultimo chiarimento ha riguardato la circolazione di rimorchi e semirimorchi utilizzati nei trasporti intermodali, in deroga al limite ordinario di altezza di 4 metri senza configurare un trasporto eccezionale.
Si tratta della possibilità di circolazione in deroga fino al raggiungimento di un limite massimo di 4,3 mt, prevista dal Codice della Strada per il trasporto di contenitori e casse mobili di tipo unificato, affinchè non venga considerato trasporto eccezionale, che l'articolo 47 bis del d.l. 50/2017 ha esteso anche al traino di rimorchi e di semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. La nota in esame chiarisce che questa deroga opera per tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale, anche se di provenienza extra comunitaria ed in mancanza delle condizioni richieste dalla direttiva 92/106/CEE per i trasporti combinati (i quali, come chiarito dagli Interni, rappresentano una categoria a se stante nell'ambito del genere più ampio dei trasporti intermodali).
Ovviamente – conclude la nota – la deroga si applica anche ai trasporti combinati di cui alla direttiva 92/106/CEE.



Fonte: www.vietrasportiweb.com

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