24 Aprile 2024

Guida imprudente? Addio lavoro

Confermata dalla Sezione 6 della Cassazione la legittimità del licenziamento di un autista che ha provocato un sinistro violando le norme sulla circolazione stradale

Con Ordinanza n. 11584, depositata il 14 Maggio 2018, la Sezione 6 della Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento dell'autista di un'impresa di un autotrasporto che, a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, aveva tamponato un altro mezzo che procedeva nello stesso senso di marcia. In particolare, la Cassazione ha condiviso il ragionamento svolto dalla Corte di Appello di Brescia la quale, a differenza di quanto sostenuto dall'autista, ha escluso l'inquadramento di questo episodio nell'ambito dell'incuria (fonte di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 32 del Contratto Nazionale del Trasporto Merci), ritenendo invece di ricondurlo nella fattispecie più grave del licenziamento individuale.
Nel dettaglio, spiega la Cassazione, “la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta di arrecare danno per incuria del veicolo…sia diversa e meno grave rispetto a quella di provocare un sinistro stradale che coinvolge anche un altro mezzo per una condotta di guida imprudente e negligente, violando le norme del Codice della Strada, in quanto l'incuria intesa come trascuratezza o negligenza, anche colposa, delle norme sulla circolazione stradale, che difatti sono richiamate dall'art. 30.2 del CCNL) ma non dal successivo articolo 32 che prevede la sanzione conservativa”.
Non solo: a supporto della gravità della colpa, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario con il dipendente e giustificarne così il licenziamento, la Corte di merito ha considerato l'esistenza di precedenti sinistri a carico dello stesso autista, dovuti sempre a condotte di guida negligenti e imprudenti.



Fonte: www.vietrasportiweb.com

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