26 Aprile 2024

Governo – Autotrasporto: i tre nodi da sciogliere

Per un verso è vero che, sin dal suo insediamento, il governo è stato pronto al confronto con le associazioni dell'autotrasporto. Più volte, infatti, i vertici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno manifestato il proprio impegno in favore di questo importante settore dell'economia. Per altro verso, però, non è stato mai raggiunto un risultato concreto, se non per misure “secondarie”, come quella relativa all'aumento dello stanziamento per le spese non documentate degli autotrasportatori monoveicolari, anche noti come padroncini, con la dichiarata, e quanto meno dubbia, finalità di favorire “gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto”.

Credo invece che, prima di ogni altra cosa, il governo debba trovare una definizione adeguata ad almeno tre nodi fondamentali per l'intera categoria:

1. Il rimborso delle accise sul gasolio, che – dobbiamo ricordarlo – sono tuttora fra le più alte praticate in Europa. Anziché pensare a economie di spesa attraverso tagli lineari, che sconterebbero tutte le imprese, occorrerebbe “premiare” quelle che hanno dato prova di maggior attenzione all'ambiente, non solo, come di fatto già avviene, perché hanno acquistato veicoli di ultima generazione, ma anche perché hanno scelto di utilizzare carburanti a minor impatto ambientale, come il GNL, sempre più diffuso sul nostro territorio;

2. La decisione in merito alla richiesta di pubblicare nuovamente valori indicativi di riferimento dei conti minimi della sicurezza. Non mancano i presupposti normativi per una eventuale scelta in tal senso: infatti, non è stata mai abrogata la norma che, nella legge 190/2014, dispone che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblichi sul proprio sito detti valori, mentre la Corte costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, nel sancire la legittimità dell'art. 83 bis della legge 133/2008, ha riconosciuto che i costi minimi, in quanto incomprimibili, possono costituir uno strumento, sia pure indiretto, di tutela della sicurezza stradale. Ovviamente, il ministero, ove chiamato a elaborare i valori indicativi dei costi, dovrebbe tener conto delle indicazioni fornite dall'AGCM nel parere dell'8 febbraio 2017, ispirandosi a criteri di massima trasparenza e, auspicabilmente, avvalendosi del supporto del Partenariato della logistica;

3. La norma inserita in sede di conversione del decreto legge Emergenze, che amplia il perimetro dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento dell'Authority dei Trasporti, ricomprendendovi, anziché i soli gestori delle infrastrutture e dei servizi regolari, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”. Il contributo da versare è calcolato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte. Si tratta, con ogni evidenza e come hanno rilevato le associazioni degli autotrasportatori, di una disposizione che presta il fianco a un'interpretazione quanto meno ambigua, che rischia di innescare nuovamente un contenzioso che sembrava ormai avviato a sepoltura, dopo la pronuncia del TAR Piemonte, che, nel marzo di quest'anno, ha annullato le delibere dell'ART relative al contributo 2015 e 2016, nella parte in cui hanno inserito tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo al suo funzionamento le attività di trasporto merci su strada e di logistica. La stessa Corte Costituzionale, d'altro canto, aveva chiaramente stabilito che debbono essere escluse dal contributo le imprese che svolgono attività rispetto alle quali l'ART non ha concretamente esercitato alcuna funzione (sentenza n. 69/2017). Ciò non ha impedito, come sappiamo, che la stessa ART richiedesse il contributo alle imprese di autotrasporto anche per gli anni 2017 e 2018, rendendo necessaria l'attivazione di un nuovo contenzioso, da parte dei soggetti destinati della sua iniziativa. Sta di fatto che il settore dell'autotrasporto è ormai da tempo liberalizzato e non si vede come l'ART, alla luce delle competenze attualmente attribuitele, possa esercitare attività regolatorie o di controllo nei suoi confronti. Però, va rilevato come, sempre in sede di conversione del decreto Emergenze, tali competenze non siano più così compiutamente definite: infatti, accanto a quelle “storiche”, la nuova norma aggiunge “le altre competenze e attività attribuite dalla legge”, al momento non individuabili.
In definitiva, fatta salva la possibilità di una sorta di interpretazione autentica che esclusa espressamente le imprese di autotrasporto dall'ambito delle attribuzioni dell'ART, le stesse potrebbero formare oggetto di nuove funzioni esercitate da quest'ultima e, quindi, essere chiamate a contribuire al suo funzionamento. E per di più, grazie al metodo di calcolo del contributo, si rischierebbe un ulteriore effetto perverso: spingere alla destrutturazione le imprese di maggiori dimensioni, in totale controtendenza rispetto all'obiettivo di rendere più competitivo questo comparto sul mercato europeo.



Fonte: Uomini e Trasporti - Dicembre 2018/Gennaio 2019

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