20 Aprile 2024

Il "Grande Fratello" nei magazzini

“Le risultanze di un software che registra ogni istante dell'attività svolta da personale incaricato costituiranno importanti strumenti probatori o rilevanti indizi in un eventuale contenzioso giudiziario. Strumenti utili visto pure che sempre più spesso i giudici chiamati a decidere sulle responsabilità degli operatori di trasporto ne configurano la responsabilità degli operatori di trasporto ne configurano la responsabilità in modo sempre più severo e senza possibilità di prova esimente”

Innanzi tutto una precisazione: il fatto di cronaca cui si riferisce il lettore riguarda un'ipotesi stratta a cui non è stata data (ancora) realizzazione pratica. Tuttavia, la tematica offre interessanti spunti di riflessione. Il controllo del personale mediante dispositivi di varia natura tecnologica,in realtà, è già in atto anche nel modo del trasporto in senso stretto,oltre che in quello logistico, essendo consueto dotare il personale di smartphone o dispositivi di lettura di bar code o sistemi di geolocalizzazione essenzialmente a tre scopi: raggiungere livelli di perfomance più elevate, favorire la tracciabilità delle merci in movimento, a salvaguardia di sottrazioni illecite, agevolare la ricostruzione, a posteriori, delle dinamiche di sinistri o eventi dannosi. La scelta di introdurre nel ciclo produttivo aziendale meccanismi di monitoraggio del personale, richiede attenta valutazione giuridica, sotto un triplice profilo.
1. Si tratta di un aspetto operativo da contemplare nella disciplina contrattuale con il cliente o fornitore, in quanto incide sulla riparazione dell'onere probatorio in caso di ammacchi di merce o di varie o eventi dannosi in generale. Le risultanze di un software che registra ogni istante dell'attività svolta da personale incaricato costituiranno importanti strumenti probatori o rilevanti indizi in un eventuale contenzioso giudiziario. Strumenti utili visto pure che sempre più spesso i giudici chiamati a decidere sulle responsabilità degli operatori di trasporto ne configurano le responsabilità in modo semplice più severo e senza possibilità di prova esimente,reputando intrinseca alla attività stessa l'ascrivibilità del sinistro al soggetto a cui sono state affidate le merci (da trasportare o stoccare);
2. La questione rileva anche sotto il profilo giuslavoristico in quanto l'art. 4 delle legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che disciplinai controlli a distanza ispirandosi alle primarie esigenze di dignità e di riservatezza del lavoratore, è stato recentemente rimodulato per il sempre più diffuso utilizzo di strumenti informatici nei luoghi di lavoro. L'esigenza del legislatore in questa revisione normativa è stata quella di bilanciare i contrapposti interessi di libertà del lavoratore e di vigilanza del datore di lavoro mediante l'innovazione tecnologica. Secondo l'art.4 “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dei quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive,per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere istallati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentazione sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali fatta eccezione nei casi in cui gli stessi fossero istallati per “esigenze organizzative,produttive o di sicurezza del lavoro” (eccezione prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151). Sempre a proposito di controllo datoriale,è interessante una sentenza della Cassazione che ha statuito “il controllo delle e-mail dei prestatori d'opera da parte del datore di lavoro incontra limiti precisi e rigorosi, anche se condotto con finalità “difensive”. La finalità di prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare e coretto svolgimento della prestazione lavorativa non solo deve essere comprovata ma deve accompagnarsi a modalità di raccolta dei dati non eccessivamente invasive e tali da rispettare la libertà e dignità dei dipendenti” (Cassazione civile, sanzione Lavoro , sentenza 10 novembre 2017 n. 26682).
3. Infine c'è la questione relativa al trattamento dei dati personali, materia sempre più in auge in questo periodo in vista dell'imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento dell' Unione Europea 2016/679,prevista per il 25 maggio 2018. Anche tale materia è ispirata al bilanciamento dei contrapposti e legittimi interessi di due parti. Tuttavia, con la riforma in arrivo,il datore di lavoro (quale titolare del trattamento dei dati dei propri dipendenti) si fa carico di una serie di responsabilità che portano a conseguenze sanzionatorie non trascurabili (sino al 4% del fatturato annuo). Tale ultimo aspetto merita approfondimento a parte, magari sollecitato dai quesiti dei lettori.




Fonte: Uomini e Trasporti - Marzo 2018

[Realizzazione siti web www.sitoper.it]
cookie