25 Aprile 2024

Il rompicapo degli imballaggi

I criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, previste dall'art. 179 del Testo Unico Ambientale, si sviluppano in azioni di prevenzione, riciclaggio, recupero e smaltimento, lasciando quest'ultima azione come possibilità residuale da adottare quando non è più possibile riciclare o recuperare i prodotti e i relativi imballaggi a fine vita.

Alla luce di tale principio, sancito nel 2006, anche le normative tecniche complementari si sono dovute adeguare al fine di dettare indirizzi tesi a regolarizzare le molteplici casistiche presenti nell'operatività quotidiana.

In particolare, gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto sostanze pericolose sono regolati sia dal D.lgs 152/2006, che gli ha attribuito il codice CER 150110* “Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”, sia dalla normativa sul trasporto di merci pericolose.

La normativa ADR, fino all'edizione 2015, prevedeva solo una modalità generale per il trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti distinguendoli in due gruppi basati sulla capacità “inferiore a 1000 litri” e “superiore a 1000 litri”. In questo caso, il capitolo 5.4.1.1.6.2.1. prevede, anche nell'edizione 2019, che il documento di trasporto riporti, a seconda della tipologia, la seguente dicitura:

• Per imballaggi con capacità inferiore a 1000 litri: [imballaggi vuoto/ recipiente vuoto/ gir vuoto/ grande imballaggio vuoto] + [indicazione relative alle ultime merci caricate – modelli di etichette] come per esempio: imballaggio vuoto 6.1 (3); nel caso in cui le merci pericolose contenute siano delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 o 9, i numeri delle etichette possono essere sostituiti dalle parole (con residui di…) seguito dalle classi e dai pericoli sussidiari. Per esempio: imballaggi vuoti che hanno contenuto merci della classe 3 trasportati con imballaggi vuoti che hanno contenuto merci della classe 8 con pericolo secondario 6.1, l'indicazione sarà imballaggi vuoti con residui di 3, 6.1, 8;

• Per imballaggi oltre i 1000 litri: [veicolo cisterna vuoto/contenitore cisterna vuoto/ ecc] + [ultima merce caricata] + [la designazione ufficiale completa]. Esempio: veicolo cisterna vuoto, ultima merce caricata, Un 1098 Alcool Allilico 6.1 (3), I, C/D.
L'edizione ADR 2015 ha introdotto un vero e proprio nome specifico “UN 3509 imballaggi scartati vuoti non ripuliti” (nell'ADR 2019 cap. 5.4.1.1.19) facendoli rientrare nella classe 9 (materie e oggetti pericolosi diversi) applicabile a imballaggi, grandi imballaggi (o IBC) o parti di essi che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale e non ai fini del ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria di ricostruzione o di riutilizzo e che sono svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti all'imballaggio stesso.

La nuova rubrica prevede però disposizioni speciali per gli imballaggi, per le operazioni di carico, per il trasporto alla rinfusa oltre alle seguenti specifiche limitazioni:

• I residui possono essere solo materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9;

• Le materie precedentemente contenute non devono essere assegnate al gruppo di imballaggio “I”o nella categoria di trasporto “0”;

• Le materie non devono essere classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, oppure autoreattive sempre della classe 4.1;

• Non può aver contenuto materie radioattive, amianto (UN 2212 e 2590), policlorodifenili (UN 2315, 3432) difenili polialogenati, monometildifenilmetanialogenati oterfenilipolialogenati (UN 3151 e UN 3152).

Il documento di trasporto dovrà quindi riportare la seguente dicitura: “UN 3509 imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti (con residui di…), 9” indicando i numeri dei pericoli principali e sussidiari (quando presenti) precedentemente contenuti.

Questi imballaggi appartengono alla categoria di trasporti 4 (quantità limitata) e pertanto devono essere trasportati in esenzioni parziale prevista dal capitolo 1.1.3.6.

Alla luce di quanto sopra, se gli imballaggi sono svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti all'imballaggio stesso e sono destinati a smaltimento, riciclaggio o recupero del loro materiale (come può essere la triturazione ai fini del recupero del materiale plastico) dovranno essere classificati come UN 3509. Al contrario se destinati a un centro di raccolta per, ad esempio, la messa in riserva (R13) per successive operazioni, tale parte del trasporto richiederà l'indicazione generale e non quella specifica di UN 3509.



Fonte: Uomini e Trasporti

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