28 Marzo 2024

Tachigrafi 4.0

QUALI DATI SARANNO ACCESSIBILI ALLE AUTORITA' DI POLIZIA DA REMOTO?
TANTO RUMORE PER NULLA.


Dopo la fiera Transpotech Logitec 2019, dove sono stati presentati i nuovi tachigrafi 4.0, molti clienti e lettori ci hanno contattato per avere informazioni circa i nuovi strumenti di controllo.

La preoccupazione principale riguarda il cosiddetto “controllo da Remoto” da parte delle forze di polizia.

I tachigrafi “intelligenti” 4.0, che saranno sul mercato da giugno 2019 (salvo proroghe), attraverso un antenna (DSRC) posizionata nella parte anteriore del veicolo, potranno comunicare alle autorità ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATE alcuni dati relativi al tachigrafo stesso.

Risulta utile chiamare un articolo del regolamento 165/2014 che riguarda le dotazioni per le autorità di controllo.
Con riferimento alle dotazioni per le autorità di controllo riportiamo l'art 9 del REG 165/2014.

Articolo 9 c.2 Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio

“…Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma del presente articolo e degli articoli 8 e 10, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo di tale apparecchiatura per la diagnosi precoce remota…”

Quindi, dal 2034 le autorità di controllo saranno OBBLIGATE ad avere apparecchiature adeguate (per l'analisi remota) fino a quel momento sarà solo una facoltà.


CHIARIAMO ALCUNE DOMANDE DEI TRASPORTATORI:


1. MA QUALI DATI POTRA' TRASMETTERE L'ANTENNA DI CONTROLLO CHE SARANNO “ADEGUATAMENTE” EQUIPAGGIATE?

• NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO

• VALIDITA' DELLA CARTA DEL CONDUCENTE INSERITA

• INSERIMENTO CARTA DURANTE LA GUIDA

• ERRORI DATI MARCIA

• DATI CONTRASTANTI MOVIMENTO VEICOLO

• ATTIVITA' DI GUIDA CORRENTE

• CHIUSURA ERRATA ULTIMA SESSIONE CARTA

• INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE ENERGIA

• GUASTO SENSORE

• TENTATA VIOLAZIONE DI SICUREZZA

• VELOCITA' CORRENTE


2. POTRANNO ESSERE CONTROLLATI DATI PERSONALI DEL CONDUCENTE E I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO?

NO, per verificare l'attività dei conducenti sarà sempre e comunque necessario effettuare un controllo su strada regolare procedendo a fermare il veicolo ed effettuare i normali controlli sulla scheda del conducente.


RIPORTIAMO QUI SOTTO LA TABELLA IN SINTESI (elenco non esaustivo):



DATI


DISPONIBILE PER LE AUTORITA' DI POLIZIA



TEMPI DI GUIDA E RIPOSO


NO


DATI PERSONALI DEL CONDUCENTE


NO


NOME O PAESE DI ORIGINE


NO


NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE VEICOLO


SI


CARTA CONDUCENTE VALIDA INSERITA


SI


INSERIMENTO DELLA CARTA CONDUCENTE DURANTE LA GUIDA


SI


ERRORI DATI MARCIA


SI


DATI CONTRASTANTI MOVIMENTO VEICOLO


SI


ATTIVITA' DI GUIDA CORRENTE


SI


CHIUSURA ERRATA ULTIMA SESSIONE CARTA


SI


INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI ENERGIA


SI


GUASTO DEL SENSORE


SI


TENTATA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA


SI


TARATURA PRECEDENTE E ULTIMA


SI


VELOCITA' CORRENTE


SI






Fonte: Tach Consulting

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