25 Aprile 2024

La giungla dei titoli abilitativi

La regolamentazione sulle patenti di guida e sui titoli abilitativi cosiddetti professionali (CAP, CQC, CFP), per via dei tanti aspetti da disciplinare, è molteplice e, com'è risaputo, laddove si condensa una moltitudine di norme, il rischio di poca chiarezza e di conseguente confusione è altamente probabile.

Le principali normative riguardano i requisiti per il possesso, la durata, la gestione dei punti ai fini della decurtazione, i rinnovi/duplicati e la conversione/validità delle patenti straniere e pertanto, in campo nazionale, alle disposizioni previste dal Codice della Strada, si aggiungono le direttive europee, decreti legislativi e ministeriali e circolari di chiarimento.

Innanzitutto, è necessario ricordare un importante "spartiacque" ovvero che le patenti di guida emesse dopo il 19 gennaio 2013, per effetto del Dlg. 59/2011, sono allineate alle direttive UE che hanno introdotto la nuova tipologia e le connesse sigle (come ad esempio C, C1, C1E, E). Pertanto, quelle emesse precedentemente mantengono ovviamente i requisiti acquisiti, seppure presentano alcune differenze.

Sulle nuove patenti, in formato card, sono presenti i codici unionali armonizzati che forniscono, per maggiore chiarezza, informazioni relative a restrizioni, obblighi e modifiche che possono riguardare sia il conducente che il veicolo. l principali codici di interesse professionale sono:

  • 95 dedicato ai titolari di CQC. Tale codice è riportato sulla parte posteriore e seguito dalla data di scadenza posta tra parentesi;

  • 71 individua il numero della patente precedente per effetto dell'emissione di un duplicato e si trova sempre sul retro in basso a sinistra;

  • 70 indica il numero della patente precedente a seguito di conversione;

  • 107 precisa che la CQC è stata emessa con corso "accelerato".


In caso di richiesta di "duplicato" per smarrimento, sottrazione o distruzione gli uffici UMC emettono una nuova patente identificata con la sigla U1 seguita da un nuovo numero progressivo alfanumerico.

Le patenti UE/SEE sono equiparate a quelle italiane solo se hanno ottenuto il riconoscimento (tramite "residenza normale" per dimora di almeno 185 giorni) e pertanto sono soggette alla decurtazione dei punti. Per questi titoli, se senza limite di vaIidità, la conversione è obbligatoria entro due anni dall'acquisizione della "residenza normale", mentre per quelli extra UE tale limite scende a un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica.

Per le patenti UE/SEE/Extra UE, in caso di ritiro ai fini della sospensione o revoca è prevista, a cura degli uffici della Prefettura, l'emissione di un provvedimento di inibizione alla guida che viene comunicato anche all'Autorità che ha emesso il documento originale.

La decurtazione dei punti è regolamentata dall'art 126 bis del CdS, secondo il quale a ogni patente, compresa la CQC, sono attribuiti 20 punti. Pertanto, anche la CQC è soggetta alla decurtazione solo quando l'infrazione è commessa nell'esercizio di un'attività, professionale di autotrasporto merci o persone. In caso di decurtazione punti l'organo accertatore nel verbale di contestazione deve indicare il codice unionale “95".

In presenza di infrazioni gravi che prevedono il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione/revoca, tale sanzione accessoria si applica solo al titolo principale e non alla CQC. Infatti, la patente professionale non è soggetta a ritiro salvo che sia scaduta insieme alla patente di guida.

L'art. 126 del CdS fissa invece i limiti di durata dei vari documenti (patente, CAP, CQC, CFP) determinando anche le relative sanzioni.

Il limite di età per la guida professionale è 65 anni; dopo tale limite è consentita la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva non superiore a 20 tonnellate. Il limite può essere elevato comunque fino a 68 anni (inteso fino al giorno del compimento del 68esimo anno) previa acquisizione annuale, presso CML, di attestazione di mantenimento dei requisiti prescritti.



Fonte: Uomini e Trasporti - maggio 2019

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