25 Aprile 2024

L’azione diretta vista dalla parte della committenza

“Se fallisce il vettore, il committente deve pagare e non può opporre eccezioni di sorta al sub vettore (se non quelle di natura documentale); il credito di rivalsa esperibile dal committente verso il fallimento non può essere opposto in compensazione al debito che questi ha verso il fallimento medesimo”

Sono passati alcuni mesi dall’ultimo quesito formulato da un lettore in materia di azione diretta e, mentre l’argomento continua a suscitare sempre tanta attenzione da parte degli operatori del settore, i giudici di Bologna hanno emesso un’importante sentenza. Peraltro, con questa pronuncia si esamina la fattispecie anche dal punto di vista del committente (posizione che immagino sia anche quella del nostro lettore), vale a dire il soggetto della filiera che, forse più di altri, deve tener conto dell’azione diretta e dei suoi risvolti applicativi.

Con la sentenza del 22 novembre 2018, il Tribunale di Bologna, chiamato a stabilire “se, anche nell’ipotesi di ammissione del vettore a una procedura concorsuale, sia o meno esperibile da parte del sub vettore l’azione diretta che l’art. 7 ter DLS 286/2005 gli riconosce nei confronti del mittente”, ha fornito “risposta positiva”.

A supporto di tale impostazione, i giudici hanno dichiarato che quella sull’azione diretta è una “disposizione speciale, dettata al fine di tutelare la posizione del sub vettore, considerato soggetto economicamente più debole del vettore, ma che anticipa, a vantaggio di questo, i costi del trasporto”.

Sulla base di tali premesse è stato poi affrontato l’istituto dell’azione diretta visto dalla prospettiva di colui che ha ordinato il trasporto, precisando che il fallimento del vettore non può e non deve ostare all’efficacia protettiva di tale norma speciale. Il Tribunale, infatti, ha chiarito che il sub vettore può indirizzare le proprie richieste di pagamento direttamente a chi ha ordinato il trasporto di cui si è fatto carico, senza alcun obbligo di andare a richiedere prima il pagamento al proprio cliente fallito e a prescindere dal fatto che, quest’ultimo, sia stato pagato o meno.

Ne consegue che, vista dalla parte di colui che ha ordinato il trasporto, il fallimento del vettore quale debitore principale non impatta negativamente sull’esperibilità dell’azione diretta. Ciò per l’assunto, già citato, secondo cui l’impresa fornitrice di servizi di trasporto per conto terzi appartiene a una categoria di creditori privilegiati. A tale riguardo, nella sentenza bolognese viene operata un’analogia alla disciplina del contratto di appalto, in forza della quale l’azione diretta ivi prevista è stata concepita a favore di determinati lavoratori che godono della presenza di più coobligati per vedere soddisfatto il proprio credito retributivo insoluto. Per utilizzare le puntuali parole dei giudici felsinei, la previsione eccezionale dell’azione diretta è per sua natura “insensibile al fallimento” del debitore principale.

In tale prospettiva, non assume alcun rilievo la circostanza se il vettore fallito sia stato o meno pagato dal proprio cliente, ben potendo accadere che non sia stato pagato. In tali casi, secondo il Tribunale di Bologna, il committente deve pagare e non può opporre eccezioni di sorta al sub vettore (se non quelle di natura documentale, relative all’efficacia probatoria del materiale posto a supporto della richiesta di pagamento); il credito di rivalsa esperibile dal committente verso il fallimento non può essere opposto in compensazione al debito che questi ha verso il fallimento medesimo. Ciò in quanto la compensazione può avvenire per legge (art. 57 legge fallimentare) solo se i rispettivi crediti sono preesistenti all’apertura del fallimento. E poiché nell’ipotesi appena descritta il credito di rivalsa del committente verso il fallimento sarebbe successivo all’apertura del fallimento, ne consegue che il committente dovrà lo stesso pagare i noli del trasporto al fallimento e non potrà procedere al pagamento per compensazione.

La questione era stata già affrontata dal Tribunale di Novara che, con sentenza n.339/2018 del 23 marzo 2018, era arrivato a individuare effetti benefici dell’azione diretta a favore della massa attiva del fallimento del sub vettore, avendo argomentato: “il sub vettore, esercitando l’azione verso il mittente originario ai sensi dell’art. 7 ter, non viola la par condicio creditorum né in nessun altro modo lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare; al contrario, rivolgendosi a un altro soggetto verso cui la legge gli riconosce l’azione, avvantaggia i creditori concorsuali perché si sottrae al concorso e rinuncia a essere soddisfatto con somme della procedura.

In conclusione, non resta al committente che attivare efficaci strumenti di tutela contrattuale per non incorrere nell’effettuazione di quei pagamenti “duplici” che la normativa speciale dell’azione diretta gli impone se resta debitore del proprio fornitore, anche nel caso di assoggettamento di quest’ultimo a procedure concorsuali.



Fonte: Uomini e Trasporti - febbraio 2019

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