25 Aprile 2024

Polizza scaduta

Uno dei problemi della civiltà complessa in cui viviamo è senz'altro quello del sapere, della conoscenza, del trasmettere informazioni corrette da parte di imprenditori, professionisti e, in generale di chi si occupa di assistenza e di servizi, soprattutto se chi le chiede sono clienti.
Questa volta siamo stati chiamati in causa da un lettore per una garanzia assicurativa, a suo dire, non onorata dalla propria compagnia di assicurazione. Situazione questa che potrebbe coinvolgere anche il carrozziere.


DOMANDA

Nell’uscire da un parcheggio ho urtato con la mia auto lo spigolo di un muretto arrecando un danno significativo alla carrozzeria.
Avendo sottoscritto una garanzia kasko, ho provveduto a presentare la denuncia alla mia compagnia di assicurazione e l'agenzia mi ha comunicato che la polizza era scaduta due giorni prima del danno, ma che fortunatamente potevo stare tranquillo in quanto rientrava nel periodo di "mora" di 15 giorni e quindi potevo far riparare l’auto che poi, detratta la franchigia contrattuale, avrebbero provveduto all’indennizzo. Mi sono recato dal mio carrozziere per la riparazione che mi ha fatto firmare l'atto di cessione del credito dicendomi che ci avrebbe pensato lui per il rimborso con la mia compagnia assicurativa. Dopo qualche giorno il carrozziere mi comunicava che l’ufficio sinistri della compagnia non avrebbe pagato la riparazione essendo la garanzia scaduta prima dell'accadimento del danno. A nulla è valso ogni tentativo di far presente che l'agenzia mi aveva garantito il rimborso in forza del periodo di "mora" di 15 giorni.
Chi ha ragione?


RISPOSTA

Il periodo di tolleranza di 15 giorni accennato dall'agenzia è previsto dalla legge (Codice delle Assicurazioni - art. 170-bis) per la responsabilità civile auto (RCA), al fine di agevolare il cliente in caso di dimenticanza, o altra ragione, permette di pagare alla scadenza il premio di polizza fino alle ore 23,59 del 15° giorno dalla scadenza naturale. Questo periodo di tolleranza è anche recepito dalle forze dell’ordine in caso di controlli (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013), anche ai fini della circolazione senza copertura assicurativa. Occorre precisare che tale periodo di tolleranza vale solo per la RCA e non per eventuali altre garanzie dirette presenti nel contratto, quali: furto, incendio, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, ecc. che, ovviamente, mantengono la loro scadenza naturale all'ultimo giorno del contratto.

Pertanto, la compagnia di assicurazione ha applicato correttamente le regole contrattuali rifiutando l'indennizzo per essersi verificato il danno oltre la scadenza della garanzia (kasko).
Purtroppo non le rimane che pagare di tasca propria il carrozziere, anche qualora lo stesso le abbia fatto sottoscrivere un atto di cessione del credito, nel quale normalmente dovrebbe essere scritta la clausola che in caso non si possa recuperare tutto o in parte il corrispettivo della riparazione questo dovrà essere saldato direttamente dal proprietario dell'auto.


CODICE DELLE ASSICURAZIONI ART.170-BIS. (DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale […] e mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.



Fonte: Io Carrozziere n° 04/2019

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