27 Aprile 2024

Prova d’esame

Nuove disposizioni per il conseguimento della CQC. E per i ‘veterani’ test o frequenza in aula

Con decreto del 5 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto, sono state dettate nuove disposizioni in materia di esami per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente – CQC- che diverranno operative trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (quindi a partire dal prossimo 19 novembre).

Per quanto riguarda l’esame a quiz, il candidato dovrà rispondere a 70 quesiti entro 90 minuti; 40 domande attengono alla parte comune per il conseguimento della CQC valida per il trasporto merci o passeggeri, mentre le rimanenti 30 si riferiscono alla specifica abilitazione prescelta. Per superare la prova sono consentiti massimo 7 errori.

Un’ulteriore novità riguarda i titolari di attestato di idoneità professionale per la professione di autotrasportatore, che vogliono ottenere la Carta di Qualificazione dello stesso settore.

Questi soggetti possono, ora, conseguire la CQC sostenendo direttamente l’esame tramite prova a quiz composta da 40 quesiti sugli argomenti della parte comune; la prova dura 50 minuti e sono consentiti fino a 4 errori.

In alternativa, gli stessi possono frequentare la parte pratica del corso di formazione – ai sensi dell’articolo 9.5 del decreto ministeriale 20/09/2013 – senza esame finale: la CQC verrà rilasciata previa esibizione, all’ufficio della motorizzazione, dell’attestato di frequenza al corso.



Fonte: Norme&Decreti - ottobre 2019

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