25 Aprile 2024

Sinistro presso l’autoriparatore: l’assicurazione risponde?

Il cliente consegna il veicolo al carrozziere, magari firmando una cessione di credito, e qui lo lascia sino a riparazione ultimata. Che accade se, in questo frangente, l’auto subisce un sinistro, un furto, un danno? La Compagnia assicuratrice dell’auto risponde? E se la responsabilità fosse dell’autoriparatore?

Il carrozziere a cui è affidato un veicolo per la riparazione è responsabile della custodia di questo sino alla consegna. La regola generale contenuta nell’articolo 2051 del codice civile (responsabilità da cose in custodia) impone infatti al custode, salvo il caso fortuito (normalmente difficilmente dimostrabile) l’onere di impedire che al bene in custodia possa essere provocato un danno, sia da parte dello stesso custode che da terzi.

Ciò significa che in tutti quei casi in cui il veicolo subisca un danno – che nulla ha che fare con quello per il quale lo stesso veicolo è stato condotto in officina – il riparatore, se “accusato” dal cliente di omessa vigilanza, dovrà dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a far si che l’evento non si verificasse (o, quanto meno, abbassandone notevolmente le probabilità di accadimento).

Il cliente che lascia il proprio mezzo in officina il tempo necessario per effettuare le riparazioni conclude con l’autoriparatore un tipo di contratto che l’ordinamento qualifica come “misto”, avendo esso le caratteristiche sia del contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.; la parte più importante del contratto, ciò che riguarda la prestazione delle riparazioni in senso stretto) che di quello di deposito (art. 1177 cod. civ.) con conseguente obbligo in capo al carrozziere di custodire la vettura sino alla riconsegna (art. 2051 cod. civ.).

In tal senso il Tribunale di Nola, sentenza 4 giugno 2012, che riprende a sua volta l’orientamento costante della Cassazione Civile (“… il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”). Così, secondo lo stesso tribunale, non costituirebbe “evento eccezionale ed imprevedibile il furto di un’auto parcheggiata in un piazzale pubblico o aperto al pubblico, privo di misure di sicurezza e di vigilanza, lasciata aperta e con le chiavi inserite nel quadro di accensione”.

Nel caso dell’affidamento di un’autovettura ad un’officina per la riparazione, l’obbligazione della custodia e della riconsegna fanno parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale, costituita dall’espletamento della riparazione dell’autoveicolo” (Corte di Cass. Civ. n. 10956 del 6 maggio 2010). Si sottolinea poi come, nella stessa sentenza, si specifichi che tale tipo di deposito si presume a titolo gratuito ex art. 1767 cod. civ.

Altra questione è invece quella legata all’operatività delle garanzie di polizza (c. d. garanzie dirette) e della responsabilità civile auto.

Il veicolo in custodia, se regolarmente assicurato, continua a godere della copertura RCA anche presso il carrozziere (anche se, ad esempio, è parcheggiato in un piazzale interno, dunque da considerarsi come “luogo privato”). In questo senso occorre distinguere tra regime civilistico “puro” (secondo le regole del codice civile) e regime CARD (convenzione tra imprese di assicurazioni).

Ragionando in termini CARD (risarcimento diretto) il proprietario-assicurato dell’auto in sosta presso il riparatore che subisca un sinistro (ad es. l’auto che venga urtata da un altro veicolo in fase di manovra), sussistendone tutti i presupposti, potrà accedere a tale procedura di risarcimento (poiché, anche se ferma presso il riparatore, la vettura viene comunque considerata “in circolazione”, operando di conseguenza da garanzia RCA). Verranno dunque applicate tutte le regole relative alla quantificazione e alla liquidazione del danno del risarcimento diretto (si aprirà un sinistro diverso rispetto a quello già in essere – motivo per cui il mezzo si trova presso il carrozziere – che avrà una propria istruttoria e un proprio pagamento).

Dal punto di vista civilistico “puro” occorre tuttavia non dimenticare come, in tutti quei casi in cui vi siano dubbi circa la dinamica (ad es. incendio di veicolo presso l’autoriparatore con conseguente danneggiamento di strutture e di altri mezzi in sosta) occorrerà accertare la sussistenza o meno di dolo e, in generale, l’assenza di elementi idonei ad escludere la responsabilità del proprietario-assicurato, dunque alla Compagnia (ad es., tornando al caso dell’omessa custodia, se il carrozziere lascia il veicolo in luogo aperto al pubblico, aperto e con le chiavi inserite, allontanandosi, e questo sia oggetto di furto).

Ciò non esclude che le eventuali garanzie dirette di cui goda il proprietario del veicolo continuino ad operare (si pensi al caso del sinistro all’interno della rimessa; il proprietario potrebbe decidere di “sistemare” l’ulteriore danno attivando la garanzia kasko; così come se, ulteriore esempio, a fronte di una violenta grandinata – a patto che detto evento atmosferico non sia in alcun modo prevedibile – il mezzo custodito nel piazzale “aperto” subisca forte danno).

In conclusione è bene che il riparatore che detiene i mezzi in custodia presso l’officina attrezzi la stessa al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi (ad es. dotando la struttura di sistemi antifurto o di videocamere di sorveglianza interne o anche solo prendendo le dovute precauzioni per diminuire fortemente il rischio di furto) di modo che, nel caso in cui si verificasse un sinistro, sia nelle condizioni di poter dimostrare di aver adottato un comportamento non colposo. Resta inteso che, in caso di incidente, al fine di ottenere il risarcimento del danno alla Compagnia di assicurazione occorrerà accertare la dinamica del sinistro.



Fonte: Io Carrozziere – n. 6 2019

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