20 Aprile 2024

Transito in Italia di semirimorchi extraUE giunti via mare

MIT, Direzione generale per il trasporto stradale - Circolare del ministero delle Infrastrutture n. 2/2019 del 28/05/2019.

Con questa circolare, la Direzione Generale per il trasporto stradale del MIT, ha fornito chiarimenti circa l’agganciamento da una parte di un trattore con targa UE di un semirimorchio immatricolato in un Paese non-UE pervenuto via mare in territorio italiano e destinato ad altro Stato membro europeo.

La problematica dell’agganciamento è stata sollevata dalla Spagna per il traino di semirimorchi turchi sbarcati al Porto di Bari e diretti in Spagna. Trattandosi di veicolo immatricolato in Paese non-UE, le norme invocabili tra l’Italia ed il Paese non-UE nello specifico la Turchia. L’accordo, in particolare, prevede il possesso di un’autorizzazione approvata per il tipo di trasporto da effettuare in territorio nazionale, destinazione o transito, con complessivo veicolare o veicolo isolato. L’ingresso e la circolazione nel territorio nazionale del semirimorchio non-UE è pertanto assicurato dal possesso di idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall’Italia - valido per A/R, a carico vuoto – mentre il veicolo trattore UE in possesso di copia conforme di licenza comunitaria può agganciare tale semirimorchio in ambito portuale e portarlo a destinazione finale in un Paese diverso dall’ Italia, nella specie in Spagna.

Le autorità di controllo su strada pertanto si devono limitare a richiedere al vettore UE l’esibizione di copia di licenza comunitaria, in quanto il permesso sul semirimorchio di Paese non-UE è stato verificato in ambito portuale delle autorità preposte al controllo.

Sul regime della licenza comunitaria vige il Regolamento n. 1072/2009 che stabilisce che, finché la UE non sottoscriverà direttamente Accordi sul trasporto stradale di merci non Paesi terzi (caso eccezionale solo quella della Svizzera), il traffico con origine/destino in uno Stato membro sia oggetto di specifici Accordi bilaterali degli Stati membri e non vale pertanto la licenza comunitaria, se non per il transito su territorio degli Stati membri.



Fonte: DKV

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