24 Aprile 2024

Trasporti e videosorveglianza

La presunzione di responsabilità ex recepto posta a carico del vettore dell' art. 1693 c.c. può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore. Nel concetto di “fortuito”, la giurisprudenza ha sempre ridotto la sottrazione del carico, quando ricorra il requisito dell' inevitabilità e se sia accompagnata da violenza e minacce. La cassazione (si veda, tra le altre, le sentenze sez. III, 27/03/2009 N.7533; SEZ III, 21/04/2010, n.94339) ha più volte affermato che in tema di trasporto l'esimente del fortuito è in sostanza qualificata dall'inevitabilità dell'evento rapina/furto in relazione alle possibili misure idonee e elidere o attenuare il rischio della perdita del carico.
Il vettore ha il dovere di adottare tali misure di protezione del carico in base a una prudente valutazione della prevedibilità dell' evento da effettuarsi in caso di attività esercitata professionalmente, con la diligenza qualificata di cui all' art. 1176,2° co. c.c. La supreme Corte è giunta perfino a configurare in casi di sottrazione di merce una fattispecie di responsabilità oggettiva da rischio d'impresa (sent.08/08/2017, n 17398 e conformemente nn. 7533/2009; 24209/2006, 10980/2003); in tale pronuncia è stato argomentato che “la rapina non ha efficacia di per sé scriminate ,dovendosi invece accettare la diligenza del vettore nel prevedere la possibilità e nel predisporre i mezzi per evitarla”. I rischi di furto e di rapina nei magazzini sono i rischi tipici delle attività di autotrasporto, contro i quali le imprese sono in particolar modo tenute a premunirsi. Pertanto , il semplice verificarsi di tali eventi non consente di assolvere il vettore da responsabilità,ma solo del fatto che essi si presentino o si svolgono con aspetti e modalità talmente anticipi, abnormi e inconsueti da doversi ritenere del tutto imprevedibile inevitabili a priori; o relativamente ai quali l'attività di prevenzione sia da ritenere inesigibile,perché tale da imporre costi sproporzionati al rischio del loro verificarsi o alla natura e alle dimensioni dell' impresa. Questo ovviamente non significa affatto che il vettore debba sempre adottare cautele di carattere straordinario, ma “significa invece,più semplice,che il vettore deve fare tutto ciò che è esigibile che faccia in relazione alle caratteristiche del caso concreto” verificando “se possa escludersi che l'omessa adozione delle cautele adeguate al caso abbia comunque agevolato l'evento” (Cass. 4236/01).Quando questi contenziosi finiscono nelle aule dei tribunali i giudici ritengono per lo più esiste la colpa grave nei seguenti casi: trasporto e/o deposito di merce particolarmente appetibile perché di facile commerciabilità, merce d'ingente valore economico rimasta giacente un intero week-end sul mezzo antistante il magazzino; assistenza del sistema di videosorveglianza ( il sistema è ritenuto inesistente anche quando fuori uso e non funzionante per omessa manutenzione); merce caricata su un rimorchio dotato di copertura telonata per il quale è sufficiente sganciare il cordino di tenuta e alzare il telone per accedere facilmente al materiale e asportarlo senza dover vincere alcuna resistenza, neppure quella delle sponde laterali;agire indisturbato dei ladri senza la benché minima resistenza e senza che nessuno si avveda di alcunché. Con particolare riferimento alle modalità di accesso agli interporti o siti logistici, l'istruttoria delle cause giudiziarie mira a verificare se sia stata fornita la prova circa l'effettiva esistenza del sistema di antifurto satellitare, dell' asserita vigilanza e della custodia continua. Conseguenze l'esclusione dei caratteri del caso fortuito e viene solitamente pronunciata la responsabilità del vettore per colpa grave in assenza di ogni prova a tal riguardo. In tale prospettiva, la dotazione nei magazzini di efficaci impianti di videosorveglianza è un 8impoortante strumento di tutela dal rischio di responsabilità (oggettiva) per attività di magazzinaggio. Naturalmente tali impianti auto visivi o altri strumenti di controllo devono essere installati nel rispetto di specifiche modalità;al tal riguardo recentissimo provvedimenti sia dell'autorità Garante della Privacy (provvedimento n.1712680 dell'8aprile 2018), sia dell' Ispettorato Nazionale del lavoro (circolare n.5 del 19 febbraio 2018) impongono l'osservanza di determinare modalità,per il rispetto esigenze di tutela collegate al trattamento di dati sensibili ed al trattamento del personale in servizio.



Fonte: Uomini e Trasporti - Maggio 2018

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