20 Aprile 2024

Un pieno di B

E' ENTRATA IN VIGORE NELLA UE LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI. COSA BISOGNA SAPERE:

Dallo scorso 12 ottobre è entrata in vigore in tutta Europa la nuova classificazione dei carburanti liquidi e gassosi decisa dal Comitato Europeo in Normazione (Cen), in attuazione della direttiva dell'Unione Europea2014/94 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi – così detta direttiva Dafi – recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 257/206.

La nuova classificazione ha introdotto delle sigle identificative dei carburanti, riportate all'interno di etichette di tipologia differente. In particolare, per le benzine, sono state previste etichette a forma circolare con all'interno la lettera E (E5, E10, E85), a seconda della percentuale di componente bio presente: ad esempio, E5 indica che la componente presente di alcol etanolo è pari a 5 per cento, e così via.
Il gasolio viene identificato da etichette quadrate con all'interno la lettera B (B7 o B10, a seconda della componente di bio diesel, o sigla “XTL” in caso di gasolio sintetico non derivante dalla raffinazione di greggio.

Infine, per i carburanti gassosi, le etichette sono a forma di rombo con le sigle H2 (idrogeno), CNG (metano), LPG (gpl), LNG (metano liquido).

Le nuove etichette sono presenti nelle stazioni di servizio, sia sul distributore di carburante che sulla pistola erogatrice. Sui veicoli immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati dal 12 ottobre scorso, le etichette devono trovarsi in prossimità del tappo o dello sportello del serbatoio e sul manuale d'uso e manutenzione. Viceversa, non è stato previsto nulla per gli automezzi immatricolati prima di tale data, fermo restando, comunque, che all'atto del rifornimento i conducenti devono prestare attenzione alle nuove sigle.

Come anticipato, le etichette sono obbligatorie dal 12 ottobre scorso nei 28 Paesi dell'Unione Europea, in quelli dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Lichtstein), nonché in Svizzera, Serbia, Macedonia e Turchia.


ARRIVA IL DECRETO SICUREZZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il decreto legge n.231. I punti che riguardano il settore:

Tra le disposizioni del Decreto Sicurezza che riguardano il settore dei trasporti, si segnalano in particolare:

• Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione al terrorismo.

La disposizione stabilisce che le società che esercitano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque in congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, devono comunicare al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno (Ced) i dati riportati nel documento d'identità esibito dal cliente, al fine di un raffronto automatico con eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, o di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni alle forze di Polizia.
Nel caso dalla verifica emergano fatti o situazioni potenzialmente rilevanti per la prevenzione del terrorismo, il Ced provvede a inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o al comando delle forze di Polizia per le conseguenti iniziative di controllo.
Le modalità tecniche dei collegamenti e quelle sulla conservazione dei dati comunicati sono stabilite con decreto del ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in argomento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

• Disposizioni in materia di blocco stradale.

Il nuovo decreto prevede che l'attività di blocco, ostruzione o ingombro alla libera circolazione sulle strade ordinarie rappresenti un reato punibile con la reclusione dei responsabili da 1 a 6 anni, in analogia a quanto già attualmente previsto per medesimi comportamenti sulle linee ferroviarie.
La norma modifica, altresì, il Testo Unico in materia di immigrazione, prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati contro la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione, costituisca causa ostativa all'ingresso del cittadino straniero nel territorio dello Stato e, conseguentemente, determini il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno.


AUTOVELOX, VALE SOLO SE…

Sono stati tarato e verificati periodicamente. Riaffermo il principio.

L'Ordinanza n. 22499, depositata il 24 settembre scorso, conferma che tutti gli autovelox – compresi quelli utilizzati alla presenza degli operatori di Polizia stradale o muniti di strumenti di autodiagnosi – devono essere tarati e verificati periodicamente nel loro funzionamento, e lo svolgimento di questi controlli deve essere attestato dall'Amministrazione con certificazioni di omologazione e conformità.
La Cassazione ha quindi riaffermato l'orientamento che ha assunto sulla questione ormai da qualche anno, grazie soprattutto alla Sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45 sesto comma del Codice Stradale, “nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche”.


ADDIO AI PUNTI ANCHE PER GLI STRANIERI

Il Tar Emilia Romagna, Sezione di Parma, con Sentenza n. 213/18, ha ricordato le disposizioni previste per i titolari di patente estera (rilasciato da uno Stato che non prevede il sistema della patente a punti), quando commettano nel nostro territorio delle violazioni del Codice della Strada che determinano la decurtazione del punteggio per i titolare di patente italiana.

Infatti per le infrazioni compiute da questi soggetti – compresi i conducenti professionali – l'articolo 6 ter del decreto legge 151/2003 (convertito in Legge 214/2003) prevede un sistema basato sulla sommatoria dei punteggi stabiliti per le norme del Codice Stradale violate, che non può eccedere il totale di 20 punti. Il superamento di questo limite fa scattare, nei confronti del conducente estero, l'inibizione alla guida per un periodo di due anni, quando il totale venga raggiunto in un anno; un anno, in caso di raggiungimento del biennio; sei mesi, in caso di raggiungimento in un lasso di tempo tra i due e i tre anni.

Il Tar ha ricordato questa normativa, aggiungendo che non esistono limiti temporali all'emissione del provvedimento prefettizio in inibizione alla guida che, pertanto, può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertamento dell'ultima infrazione.

SABATINI TER, CAMBIA LA MODULISTICA

Il nuovo modello per la richiesta del contributo per l'acquisto di beni strumentali è già disponibile on-line.
Basta collegarsi al sito del Ministero per lo Sviluppo Economico

Il ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ha diffuso sul proprio sito internet il nuovo modello per la richiesta del contributo per l'acquisto di beni strumentali all'attività dell'impresa, meglio noto come “Sabatini ter”.
Il documento può essere prelevato dalla sezione “Beni strumentali nuova Sabatini” del sito del Mise e, come per la precedente versione, deve essere compilato in formato elettronico, firmato digitalmente e inviato a mezzo posta certificata all'indirizzo Pec della banca, o dell'intermediario finanziario, al quale si chiede il finanziamento, scelti tra quelli aderenti all'iniziativa.
Con l'occasione, ricordiamo che la misura opera a beneficio delle micro e piccole medie imprese e consiste in un contributo collegato ad un finanziamento ottenuto dalla banca/intermediario finanziario, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso di interesse pari al 2,75 per cento per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie c.d. “industria 4.0”).
Rammentiamo altresì che, fatte salve eventuali proroghe, il beneficio terminerà il prossimo 31 dicembre.
Infine, si ricorda che l'agevolazione può essere richiesta anche per i finanziamenti legati all'acquisto di veicoli nuovi, essa non può coesistere con il contributo agli investimenti previsto per la rottamazione e contestuale acquisizione di veicoli a motore di classe ecologica Euro 6 di massa pari o superiore alle 11,5 tonnellate.


DALL'RCA NON SI SCAPPA

L'obbligo di assicurare la responsabilità sussiste anche per quegli automezzi che non stazionino sulla pubblica via quando siano idonei a circolare. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Unione

Con Sentenza del 4 settembre 2018, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che l'obbligo di assicurare la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sussiste anche per quegli automezzi che, per scelta del proprietario, non stazionino sulla pubblica via bensì in un'area privata, quando risultino ancora immatricolati in uno Stato membro e siano idonei a circolare.

La Corte infatti ritiene che questi mezzi rientrino pienamente nella nozione di veicolo dettata dalla direttiva 72/166/CEE e successive modiche c.d. prima direttiva in materia di assicurazione r.c.a. – che considera tale “qualsiasi autoveicolo” destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati”.

I giudici comunitari hanno condiviso l'allarme lanciato dal Fondo di garanzia automobilistica portoghese davanti ai giudici di quello Stato (nella controversia che è poi approdata in Corte di Giustizia), secondo cui “esistono rischi specifici ai veicoli (ad esempio il furto), che implicano l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile ad essi relativa, anche se tali veicoli non sono in circolazione”.

Nella stessa Sentenza, la Corte ha inoltre affermato che la seconda direttiva in materia di r.c.a. – direttiva 84/55CEE e successive modiche – non osta a una normativa nazionale che preveda il diritto del Fondo di agire, in via di regresso, non soltanto nei confronti del conducente che ha causato il sinistro, ma anche verso il proprietario del mezzo privo della copertura assicurativa, nonostante questi non sia civilmente responsabile.

A PROPOSITO DI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Le violazioni delle norme possono essere accertate anche nei locali aziendali. Un modo per garantire la sicurezza della circolazione e tutelare il lavoratore

Con Sentenza n. 18137/2018, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito la competenza degli ispettori del Lavoro di accertare, nei locali aziendali, le violazioni delle norme sui tempi di guida e di riposo.

Sull'argomento si era già espressa la stessa Corte nel 2016, con Sentenza del 12 ottobre .20594, che ha riconosciuto il potere degli ispettori del Lavoro di accertare questo tipo di violazioni con l'obiettivo di garantire, da un lato, la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, dall'altro la tutela del lavoratore.



Fonte: www.vietrasportiweb.com n.824 Novembre 2018

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