25 Aprile 2024

Il danno da apertura portiera. Quando il cliente non sempre ha ragione.

Capita a volte di sorpassare un veicolo accostato al ciglio della strada, una macchina ferma in carreggiata coi lampeggianti accesi, un mezzo insomma in sosta o in fermata in zone di transito i cui conducenti, per qualsiasi motivo, decidono di scendere o di salire aprendo sportelli che ingombrano la carreggiata.
E se, transitando, un altro veicolo venisse a collisione con la portiera, chi avrebbe ragione?

Uno dei principali compiti a cui il carrozziere deve prestare attenzione, con il servizio di gestione dei sinistri offerto ai clienti, è anche la valutazione delle responsabilità e chi deve pagare il risarcimento del danno.

Solo dopo tale accertamento è consigliabile accettare la sottoscrizione della cessione del credito. Non è sempre facile stabilire la responsabilità della descrizione dei fatti espressa dal cliente o dalla documentazione prodotta e, nel caso di sinistro da responsabilità civile auto, quel è di conseguenza la compagnia di assicurazione verso cui eventualmente rivolgere le richieste di risarcimento.

ART. 157 COMMA 7
CODICE DELLA STRADA:

“E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi accurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.


ART. 2054 COMMA 2
CODICE CIVILE:

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.


Uno dei quesiti di non facile interpretazione che si presenta abbastanza frequentemente riguarda il cosiddetto “urto da apertura portiera”, che normalmente, escludendo lesioni alle persone (es. motociclisti colpiti mentre transitano a velocità sostenuta, velocipedi, pedoni), non dà origine a danni ingenti.

Il solo fatto di essere fermo in sosta o in momentanea fermata non esenta dalla colpa il proprietario del mezzo con lo sportello aperto, anzi, per il Codice della Strada (art. 157, comma 7) e per regola convenzionale CARD (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto; un accordo sottoscritto tra le compagnie al fine di meglio gestire le pratiche del sinistro, sia a tutela degli assicurai che per agevolezza amministrativa) è vero proprio l'opposto.

Se da una parte per regola generale CARD viene tutelato il veicolo fermo (diversa è l'impostazione del codice civile che all'art. 2054 comma 2 che presume una corresponsabilità dei veicoli fino a prova contraria) in questo caso, proprio perché tale comportamento è in concreto idoneo a generale pericolo alla normale circolazione, il conducente del veicolo in movimento può superare la presunzione contenuta nel codice civile dimostrando come la portiera del veicolo fermo fosse aperta senza che fossero state previamente adeguate cautele. Può, cioè, addossare intera responsabilità del fatto al conducente del mezzo fermo, vuoi perché sia stato lo stesso conducente ad aprire lo sportello (senza prima controllare che la carreggiata fosse sgombra) vuoi a causa di un passeggero intenzionato a scendere o salire.

Dal punto di vista tecnico, l'impatto derivante da questa tipologia di incidente è solitamente facilmente riconoscibile poiché differente rispetto a un urto “normale” tra veicoli in movimento (per punti d'urto, direzione d'impatto, caratteristiche del danneggiamento). E' comunque bene interrogare il cliente in merito alla dinamica dell'evento per avere conferma di ciò che già visivamente può essere “diagnostico”.


E SE AD APRIRE LO SPORTELLO FOSSE UNO DEI PASSEGGERI?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione – giudice “supremo” con funzione altresì di interpretazione di casi controversi, situazioni cioè in cui coesistono sentenze di “segno opposto” – per stabilire che non vi è responsabilità esclusiva del trasportato, ma una sua responsabilità solidale rispetto a conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggia. Proprietario e conducente (e, di conseguenza, la Compagnia che assicura il veicolo) non possono cioè “liberarsi” dalla responsabilità ponendo la stessa in capo al passeggero terzo, autore materiale dell'apertura della portiera; potranno, eventualmente, fornire prova contraria dimostrando come il comportamento del terzo danneggiato, colpito dello sportello, abbia contribuito in tutto o n parte al verificarsi del sinistro.

In definitiva, analizzando la normativa vigente unitamente all'attuale orientamento dei giudici, se un cliente consegna un mezzo che presenta caratteristiche di danno da apertura portiera – e, magari, contestualmente, propone anche cessione di credito – prima di procedere è bene informarsi sulla dinamica dell'incidente tenendo ben presente che, in via di principio, la Compagnia di assicurazione non risarcisce l'assicurato che apre lo sportello, salvo che provi responsabilità o corresponsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'evento. L'onere della prova in questo caso, come già detto, è ribaltato a sfavore del conducente del veicolo fermo.

Si rischia altrimenti di procedere alla riparazione di un mezzo il cui pregiudizio non verrà risarcito dalla Compagnia che lo assicura (si ricorda che, sussistendo i presupposto per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, il veicolo assicurato viene normalmente liquidato dalla stessa assicurazione che lo garantisce per i rischi derivanti dalla circolazione stradale) ma, eventualmente – e a seguito di accertamenti tecnici richiedenti tempo e denaro – dalla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile.



Fonte: Io Carrozziere N.8 2018

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