Interventi sui veicoli: l’importanza del preventivo
Il preventivo di un’officina è, in breve, una proposta di contratto che il professionista, meccatronico o carrozziere, rivolge al cliente, impegnandosi a eseguire le prestazioni previste nello stesso e definendo quale sarà il composto finale dell’attività prestata. Trattandosi di ‘proposta’, il suo carattere vincolante è subordinato all’accettazione da parte del committente; in caso di accordo si conclude un vero e proprio contratto di prestazione d’opera (art. 2222 c.c. e ss.)
Il preventivo lavori e la sua accettazione non devono necessariamente essere fatti per iscritto; va da sé, però, che la predisposizione di un documento che individui diritti e doveri delle due parti riduce il rischio di contestazioni da parte del cliente sulle prestazioni pattuite e, al tempo stesso, garantisce la tutela dei diritti di credito dell’officina per i lavori eseguiti sul veicolo.
L’accettazione del preventivo lavori può essere tacita o espressa. Nel primo caso avviene mediante un comportamento concludente del cliente che lascia intendere all’officina la volontà di fare riparare il veicolo (l’esempio più classico è la consegna al responsabile service del veicolo e delle relative chiavi). Nel caso di accettazione espressa, invece, il committente sottoscrive un ordine di lavoro con la precisa quantificazione dei costi da sostenere per gli interventi richiesti: tale sottoscrizione non deve essere semplicemente per ‘presa visone’ dei costi preventivi bensì ‘per accettazione’ degli stessi.
IN CASO DI ERRORE
E se il preventivo è errato? Se poi la fattura da saldare è maggiore rispetto al preventivo, cosa succede? La legge permette di annullare un preventivo già accettato purché sia stato frutto di un errore essenziale da parte dell’officina; al cliente l’onere di provare un simile errore e/o l’errata (fraudolenta?) rappresentazione delle opere da eseguire. Inoltre, se nel corso delle riparazioni sorge la necessità di procedere con ulteriori lavori sul veicolo, anche questi devono essere approvati dal cliente che deve essere messo nella condizione di valutare e approvare il costo del lavoro aggiuntivo richiesto.
Qualora non sia stato elaborato un preventivo, la legge dispone che il corrispettivo possa essere, comunque, determinato secondo le tariffe professionali e gli usi; in caso di disaccordo tra le parti occorre rivolgersi al giudice (art. 2225 c.c.).
In conclusione, per l’officina è sempre consigliabile redigere un preventivo scritto e ottenerne la sottoscrizione da parte del cliente. In caso di lavorazioni extra che si rendano necessarie solo in seguito, è bene ottenere sempre il consenso alla loro esecuzione da parte del cliente, integrando se possibile il documento scritto.
Fonte: Vie e Trasporti
Il preventivo lavori e la sua accettazione non devono necessariamente essere fatti per iscritto; va da sé, però, che la predisposizione di un documento che individui diritti e doveri delle due parti riduce il rischio di contestazioni da parte del cliente sulle prestazioni pattuite e, al tempo stesso, garantisce la tutela dei diritti di credito dell’officina per i lavori eseguiti sul veicolo.
L’accettazione del preventivo lavori può essere tacita o espressa. Nel primo caso avviene mediante un comportamento concludente del cliente che lascia intendere all’officina la volontà di fare riparare il veicolo (l’esempio più classico è la consegna al responsabile service del veicolo e delle relative chiavi). Nel caso di accettazione espressa, invece, il committente sottoscrive un ordine di lavoro con la precisa quantificazione dei costi da sostenere per gli interventi richiesti: tale sottoscrizione non deve essere semplicemente per ‘presa visone’ dei costi preventivi bensì ‘per accettazione’ degli stessi.
IN CASO DI ERRORE
E se il preventivo è errato? Se poi la fattura da saldare è maggiore rispetto al preventivo, cosa succede? La legge permette di annullare un preventivo già accettato purché sia stato frutto di un errore essenziale da parte dell’officina; al cliente l’onere di provare un simile errore e/o l’errata (fraudolenta?) rappresentazione delle opere da eseguire. Inoltre, se nel corso delle riparazioni sorge la necessità di procedere con ulteriori lavori sul veicolo, anche questi devono essere approvati dal cliente che deve essere messo nella condizione di valutare e approvare il costo del lavoro aggiuntivo richiesto.
Qualora non sia stato elaborato un preventivo, la legge dispone che il corrispettivo possa essere, comunque, determinato secondo le tariffe professionali e gli usi; in caso di disaccordo tra le parti occorre rivolgersi al giudice (art. 2225 c.c.).
In conclusione, per l’officina è sempre consigliabile redigere un preventivo scritto e ottenerne la sottoscrizione da parte del cliente. In caso di lavorazioni extra che si rendano necessarie solo in seguito, è bene ottenere sempre il consenso alla loro esecuzione da parte del cliente, integrando se possibile il documento scritto.
Fonte: Vie e Trasporti