Periti assicurativi e autoriparatori
Un post pubblicato recentemente dall’ANSA sotto il titolo “Periti a Carrozzieri contro le compagnie di assicurazioni” con sottotitolo “pratiche scorrette attuate dalle compagnie di assicurazioni che finiscono per arrecare danno agli automobilisti italiani e al mercato “in tema di risarcimento da sinistri e interventi di autoriparazione, ha suscitato qualche perplessità circa l’interpretazione dell’argomento e le conclusioni.
Nel contesto dell’articolo vengono chiamati in causa i vari capitoli che occupano l’attività del perito e – ovviamente - quella dell’autoriparatore: La tariffa oraria di mano d’opera, i ricambi e i materiali di consumo. Vediamoli uno alla volta.
TARIFFA ORARIA DI MANO D’OPERA
Occorre precisare che il perito assicurativo non effettua il calcolo della tariffa di mano d’opera (se non su mandato specifico) per singola carrozzeria. Il codice delle assicurazioni definisce bene qual è l’attività richiesta al perito assicurativo: “attività rivolta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti” e, quindi, per determinare il costo del danno sotto il profilo tecnico o della convenienza economica alla riparazione, deve anche applicare il parametro della tariffa oraria di mano d’opera. La consuetudine, gli usi locali e la giurisprudenza forniscono indicazioni in proposito che, salvo eccezioni, equivalgono alla media di quella applicata (o depositata dalle organizzazioni degli autoriparatori, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, alle Camere di Commercio e Tribunali locali), e questo vale soprattutto quando il veicolo viene visto ancora da riparare presso il danneggiato.
È evidente che se il veicolo viene visto in una carrozzeria è opportuno che il perito indichi (nelle osservazioni) che se il veicolo venisse riparato presso quella carrozzeria il costo orario della mano d’opera potrebbe essere diverso in più, ma anche di meno. È altresì evidente che se il mandato del perito è quello di concordare il danno o ancora di liquidarlo, spetterà a lui definire con l’autoriparatore il costo orario della mano d’opera applicare, poiché il perito potrebbe non raggiungere il risultato voluto e sarebbe costretto ad indicare, ed eventualmente concordare, le ore necessarie alla riparazione, la tariffa media di riferimento, e nelle osservazioni far presente la richiesta diversa dell’autoriparatore.
I RICAMBI
I ricambi non dovrebbero porre problemi di sorta a livello di quantificazione del danno, né per il perito né per l’autoriparatore, indifferentemente si tratti di ricambi OEM o IAM, questi casi ciascuno seguirà il proprio prezzo di listino.
I MATERIALI DI CONSUMO
Diverso è il caso dei materiali di consumo che, così come sono stati definiti all’origine e ancora validi come riferimento, sono tutti quelli che vengono utilizzati durante l’intero processo di riparazione: dai prodotti per la pulizia, per la saldatura, per la verniciatura e, salvo per alcuni tipi di vernice speciali, per l’intero processo di verniciatura. Per convezione sono stati adottati parametri riferiti all’ora di verniciatura differenziati per i vari tipi di applicazione.
Quello che invece non viene evidenziato nell’articolo suaccennato è che se un autoriparatore decide di accettare una tariffa proposta da una flotta o una assicurazione, il problema per la categoria è intero alla categoria stessa e poco vale chiamare in causa il perito assicurativo che altro non fa, che stimare un danno per quello che vale, come legge e la deontologia professionale gli impone.
Fonte: Io Carrozziere
Nel contesto dell’articolo vengono chiamati in causa i vari capitoli che occupano l’attività del perito e – ovviamente - quella dell’autoriparatore: La tariffa oraria di mano d’opera, i ricambi e i materiali di consumo. Vediamoli uno alla volta.
TARIFFA ORARIA DI MANO D’OPERA
Occorre precisare che il perito assicurativo non effettua il calcolo della tariffa di mano d’opera (se non su mandato specifico) per singola carrozzeria. Il codice delle assicurazioni definisce bene qual è l’attività richiesta al perito assicurativo: “attività rivolta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti” e, quindi, per determinare il costo del danno sotto il profilo tecnico o della convenienza economica alla riparazione, deve anche applicare il parametro della tariffa oraria di mano d’opera. La consuetudine, gli usi locali e la giurisprudenza forniscono indicazioni in proposito che, salvo eccezioni, equivalgono alla media di quella applicata (o depositata dalle organizzazioni degli autoriparatori, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, alle Camere di Commercio e Tribunali locali), e questo vale soprattutto quando il veicolo viene visto ancora da riparare presso il danneggiato.
È evidente che se il veicolo viene visto in una carrozzeria è opportuno che il perito indichi (nelle osservazioni) che se il veicolo venisse riparato presso quella carrozzeria il costo orario della mano d’opera potrebbe essere diverso in più, ma anche di meno. È altresì evidente che se il mandato del perito è quello di concordare il danno o ancora di liquidarlo, spetterà a lui definire con l’autoriparatore il costo orario della mano d’opera applicare, poiché il perito potrebbe non raggiungere il risultato voluto e sarebbe costretto ad indicare, ed eventualmente concordare, le ore necessarie alla riparazione, la tariffa media di riferimento, e nelle osservazioni far presente la richiesta diversa dell’autoriparatore.
I RICAMBI
I ricambi non dovrebbero porre problemi di sorta a livello di quantificazione del danno, né per il perito né per l’autoriparatore, indifferentemente si tratti di ricambi OEM o IAM, questi casi ciascuno seguirà il proprio prezzo di listino.
I MATERIALI DI CONSUMO
Diverso è il caso dei materiali di consumo che, così come sono stati definiti all’origine e ancora validi come riferimento, sono tutti quelli che vengono utilizzati durante l’intero processo di riparazione: dai prodotti per la pulizia, per la saldatura, per la verniciatura e, salvo per alcuni tipi di vernice speciali, per l’intero processo di verniciatura. Per convezione sono stati adottati parametri riferiti all’ora di verniciatura differenziati per i vari tipi di applicazione.
Quello che invece non viene evidenziato nell’articolo suaccennato è che se un autoriparatore decide di accettare una tariffa proposta da una flotta o una assicurazione, il problema per la categoria è intero alla categoria stessa e poco vale chiamare in causa il perito assicurativo che altro non fa, che stimare un danno per quello che vale, come legge e la deontologia professionale gli impone.
Fonte: Io Carrozziere