Patente a punti e committenti

L’introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ha ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori. Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024, assegna un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. in particolare, l’articolo 90 comma 9 con la nuova lettera b bis stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.

La Verifica dell’Idoneità e del Possesso della Patente a Crediti deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • Prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.

  • Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce l’evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D. Lgs. n. 231/2001). in questo caso:

  • Il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.

  • La revoca della patente per l’impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull’intero progetto. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”.


Fonte: Studio Protecno