27 Aprile 2024

Si possono scaricare i dati tachigrafici prima dei 28 e dei 90 giorni?

Secondo il Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010, l’azienda ha l’obbligo di scaricare i dati delle carte conducente ogni 28 giorni e delle memorie di massa del tachigrafo ogni 90 giorni.

Se non si effettua lo scarico dei dati tachigrafici, all'azienda viene elevato un verbale per la violazione dell'art. 174 comma 14 del Codice della Strada per non aver rispettato il Regolamento CE 561/06 che va da un minimo di 333 euro ad un massimo di 1.331 euro.

La normativa prevede soltanto tempi massimi di scarico dei dati e non tempi minimi. Quindi sì, è possibile scaricare i dati prima dei 28 e dei 90 giorni.

Clicca qui per maggiori informazioni sullo scarico dei dati tachigrafici.

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