Tachigrafo obbligatorio sui furgoni

Dal 1° luglio entra in vigore una delle ultime tappe del Pacchetto Mobilità Europeo: l'obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione viene esteso anche ai veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati nel tra-sporto internazionale di merci o nel cabotaggio.

La misura riguarda esclusivamente i mezzi utilizzati in attività transfrontaliere, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con l'estensione del Regolamento (CE) 561/2006, questi veicoli saranno soggetti agli stessi obblighi già previsti per i mezzi pesanti: registrazione automatica di guida, pause e riposi, uso della carta del conducente, conservazione dei dati e rispetto delle regole sull'organizzazione del lavoro.

Il nuovo tachigrafo registra inoltre l'attraversamento delle frontiere e alcune operazioni di carico e scarico, offrendo alle autorità strumenti di controllo remoto più efficaci contro le manomissioni.

Restano esclusi i trasporti esclusivamente nazionali e le altre fattispecie di esenzione previste dalla normativa europea.

Le sanzioni per chi circola senza tachigrafo o con un dispositivo non conforme sono pesanti: da 866 a 3.464 euro per apparecchio mancante o alterato, fino a quasi 7.000 euro in caso di manomissione, con possibile sospensione della patente.

Si aggiungono le sanzioni sui tempi di guida e riposo, progressive in base alla gravità: dai 41 euro per il primo superamento dei tempi di guida giornalieri fino a 1.735 euro nei casi più gravi, con importi fino a oltre 1.700 euro per la riduzione dei riposi e fino a 672 euro per le pause non rispettate. Alle multe possono aggiungersi decurtazione punti, sospensione della patente e, nei casi più gravi, il fermo del veicolo. La Cassazione ha stabilito che i dati del cronotachigrafo possono essere usati anche per accertare violazioni dei limiti di velocità, respingendo la tesi secondo cui la normativa UE lo vieterebbe.

Il caso riguardava un autoarticolato che, secondo i dati del tachigrafo, aveva superato di 6 km/h il limite fissato dalla taratura del limitatore; il Tribunale di Alessandria aveva accolto il ricorso dell'impresa, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione.

Secondo i giudici, né il Regolamento UE 165/2014 né la Direttiva 2006/22/CE vietano l'uso dei dati del tachigrafo come prova dell'eccesso di velocità; anzi, la normativa europea prevede che l'apparecchio registri anche la velocità e che i dati siano accessibili alle autorità di controllo.

L'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada è stato quindi ritenuto pienamente compatibile con il diritto UE. Il caso torna ora al Tribunale di Alessandria per un nuovo esame. La sentenza non trasforma il tachigrafo in un autovelox, né introduce un sistema automatico di rilevazione della velocità: il principio è più circoscritto, e riguarda solo le registrazioni acquisite correttamente e valutate secondo le procedure previste.

Fonte: L'Agenda