11 Luglio 2025

Tachigrafo: quando scade la lettera di misurazione e piombatura biennale

Il Ministero dell’Interno ha accolto l’interpretazione di Anita secondo cui la sanzione per circolare con un apparecchio di registrazione privo di revisione non può essere quella molto pesante contenuta nell’art 179 CDS, che può anche comportare la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti dalla CQC, ma quella molto più tenue, di 52 euro, presente nell’art19 della legge 727 del 1978.

Se non si effettua la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell’art 179 del Codice della strada con sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000, con in più la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.

Anita, l’associazione di categoria dell’autotrasporto aderente a Confindustria, e Confartigianato Trasporti hanno però chiesto un chiarimento a proposito al Ministero dell’Interno, obbiettando che quella sanzione veniva applicata anche se nell’articolo non era contenuta la specifica fattispecie, “ritenendosi evidentemente inefficiente a prescindere l’apparecchio di registrazione”, richiamando invece l’art.19 della legge 727/1978, normativa emanata in attuazione del Regolamento CEE n.1463/70 – e successive modificazioni e integrazioni – che istituiva appunto il dispositivo di rilevamento delle attività del conducente. Il Ministero ha riconosciuto come corretta l’interpretazione di Anita.

“L’Impianto normativo vigente – spiega la nota di riferimento – non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale”, perché l’art.17, comma 2 CDS, ugualmente non contempla la menzionata ipotesi relativa alla revisione.

Il Ministero ha perciò confermato che “qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’art.19 della legge 727/19782”.

Le sanzioni dell’art,179, comma 2 scattano invece quando, a seguito di un controllo di Polizia effettuato presso un’officina autorizzata, si riscontri una differenza nei valori indicati rispetto alla precedente revisione superiore al 4%; infatti, in tal caso il tachigrafo deve considerarsi non funzionante. L’unica sanzione applicabile alla mancata revisione biennale del cronotachigrafo rimane pertanto quella pecuniaria dell’art.19 della legge 727/1978 (52 euro, ridotta a 36,40 euro in caso si pagamento entro 5 giorni).

Fonte: F.lli Santucci

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