18 Aprile 2024

Taratura e revisione tachigrafo: due controlli in simbiosi

“Il controllo periodico (detto anche “taratura tachigrafo”), la "revisione tachigrafo" o la "revisione cronotachigrafo" è previsto almeno ogni due anni da parte di officine autorizzate. L'attestazione di tale controllo va presentata in occasione della revisione del veicolo, pena l'impossibilità di eseguire la revisione stessa e l'applicazione di una sanzione da 51 a 100 euro”


DA SAPERE:


I requisiti e le regole per l'installazione e l'uso del tachigrafo digitale sono dettate dal Regolamento CE 165/2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 3821/1985 e modificato il 561/2014.

In particolare il Regolamento del 2014 prende in considerazione campo di applicazione, dati da registrare, funzioni, installazioni e verifiche, uso delle carte tachigrafiche e controlli.

Per quanto riguarda il controllo periodico (cosiddetta “taratura tachigrafo”), l'art. 23 del regolamento in questione prevede una verifica almeno ogni due anni da parte di officine autorizzate. L'attestazione del controllo biennale deve essere presentata in occasione della revisione stradale del veicolo (revisione cronotachigrafo), pena l'impossibilità di eseguire quanto previsto dall'art. 80 del CdS (revisione stradale). E' inoltre prevista l'applicazione dell'art. 19 della Legge 727/1978 con una sanzione da 51 a 100 euro.

Relativamente allo scarico dei dati, il Regolamento 581/2010 prevede:


  • 90 giorni al massimo per quelli registrati nella memoria del tachigrafo installato sul veicolo (compresi gli automezzi in locazione);

  • 28 giorni al massimo per quello contenuti nella scheda tachigrafica.


Le imprese di trasporto, di conseguenza, hanno l'obbligo di conservare i dati (su un supporto dati esterno al fine di garantire l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio in forma leggibile, in osservanza al regolamento 1360/2002) per almeno un anno, rilasciandone una copia ai conducenti che ne facciano richiesta.

La mancata disponibilità e conservazione comporta la sanzione prevista dall'art. 19 della Legge 727/1978: il pagamento da 51 a 100 euro per ogni dato mancante e per ogni giorno.

Per quanto riguarda l'uso delle carte tachigrafiche, l'art. 27 del Regolamento 165/2014 prevede che il conducente può essere titolare di una sola carta valida, che è autorizzato solamente a usare la propria carta e che è vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto. Pertanto, non è consentito guidare con la carta tachigrafica scaduta pur eseguendo le registrazioni manuali che, come previsto dall'art. 29, sono previste solo in caso si danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto.

La guida con carta tachigrafica scaduta comporta quindi una sanzione da 849 a 1.698 euro, la decurtazione di 10 punti dalla CQC e la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi.

In caso di tachigrafo non funzionante, il conducente può continuare a guidare facendo le registrazioni manuali fino a un massimo di 7 giorni. Il superamento di tale periodo comporta una sanzione che va da 849 a 1.698 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla CQC e la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. Pertanto la riparazione può essere fatta in sede, se il rientro del veicolo avviene entro 7 giorni dal guasto, o in caso contrario, all'esterno.

L'avaria al tachigrafo non è da confondere con il non funzionamento della carta tachigrafica per difetti, danneggiamenti o malfunzionamenti. Infatti, per questi motivi l'art. 29 del reg. 165/2014 prevede che il titolare debba chiederne la sostituzione entro 7 giorni di calendario alla camera di commercio competente, avendo però la possibilità di guidare per un massimo di 15 giorni eseguendo le registrazioni manuali.

In caso di infrazioni per guida senza carta tachigrafica o per guida con tachigrafo non funzionante oltre i 7 giorni, l'art. 179 comma 3 prevede anche una sanzione per il titolare della licenza di autotrasporto da 815 a 3.263 euro, integrata con la sanzione accessoria della sospensione della licenza laddove collezioni tre violazioni nell'arco di un anno.


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